- 21 Dicembre 2020
- Posted by: Luisella D'Alessandro
- Categories: Credito, News
Le banche rafforzano la loro attività di supporto a imprese e famiglie in difficoltà a seguito della pandemia, rinnovando le iniziative di sospensione delle rate dei mutui e dei finanziamenti già disciplinate da specifici accordi con le Associazioni imprenditoriali e con quelle dei consumatori.
In particolare:
– verrà prorogato al 31 marzo 2021 il termine entro il quale deve essere assunta la decisione circa la concessione della moratoria da parte della banca;
– il periodo di durata della modifica del piano di pagamenti del prestito a seguito dell’applicazione della moratoria non deve superare i nove mesi, comprensivi di eventuali periodi di sospensione già concessi a seguito dell’emergenza epidemiologica da Covid 19.
Questo quanto comunicato dall’ABI, che ha sottolineato che quanto previsto da dette iniziative è coerente con il recente aggiornamento da parte dell’Autorità Bancaria Europea (EBA) delle Linee Guida sulle moratorie legislative e non legislative.
Imprese
– Si proroga al 31 marzo 2021 il termine per la presentazione delle domande di accesso alla sospensione del pagamento delle rate (quota capitale ovvero quota capitale e quota interessi) dei finanziamenti, secondo quanto previsto dalla misura “Imprese in Ripresa 2.0” contenuta nell’Accordo per il Credito 2019, come modificato dagli accordi del 6 marzo e del 22 maggio scorsi con le Associazioni imprenditoriali.
– La sospensione del pagamento delle rate dei finanziamenti, coerentemente con le Linee guida EBA, non potrà superare la durata massima di 9 mesi. Tale termine comprende eventuali periodi di sospensione già accordati sullo stesso finanziamento in conseguenza dell’emergenza sanitaria Covid-19.
– Le moratorie perfezionate tra l’1 ottobre e l’1 dicembre possono comunque avvalersi della maggiore flessibilità nella classificazione delle posizioni oggetto della sospensione del pagamento delle rate, a condizione che siano rispettati i nuovi requisiti previsti dall’aggiornamento del 2 dicembre alle linee guida dell’EBA (vale a dire il requisito della durata massima della moratoria di 9 mesi).
Famiglie
Per questo ambito di applicazione l’iniziativa comprende i mutui ipotecari residenziali (anche relativi ad immobili non adibiti ad abitazione principale) che non possono accedere al Fondo di solidarietà dei mutui per l’acquisto della prima casa (Fondo Gasparrini) e i finanziamenti a rimborso rateale erogati a persone fisiche che non presentano ritardi di pagamento al momento della presentazione della domanda di sospensione.
La sospensione, per un massimo di 9 mesi, riguarda la quota capitale o l’intera rata e può essere richiesta nei casi di cessazione del rapporto di lavoro, riduzione dell’orario di lavoro per un periodo di almeno 30 giorni solari consecutivi, riduzione del fatturato del 33% rispetto all’ultimo trimestre 2019, morte o grave infortunio del debitore.
Con riferimento specifico al mercato del credito al consumo, si segnala che anche Assofin ha avviato un’analoga iniziativa di sospensione, in coordinamento con l’iniziativa ABI.