- 15 Febbraio 2021
- Posted by: Luisella D'Alessandro
- Categoria: Edilizia
Il caso specifico di Catanzaro:
Il Giudice del Lavoro e della Previdenza Sociale del tribunale di Catanzaro con l’ordinanza R.G. 1468/2020 del 22/01/2021, ha rigettato il ricorso d’urgenza promosso da una impresa che riteneva di non essere obbligata alla contribuzione in Cassa Edile. L’impresa ricorrente, che svolgeva prevalentemente attività di riparazione e manutenzione di materiale rotabile ferroviaria (di cui al cod. ATECO 37.11.00), fondava le proprie ragioni sul presupposto che il codice Ateco ad essa attribuito, non determinasse tale adempimento con conseguente applicazione del CCNL metalmeccanico.
Secondo il giudice, tuttavia, la documentazione acquisita non consente di affermare, sulla base di un giudizio di verosimiglianza tipico di questa fase sommaria, che la società ricorrente svolga attività prevalente riconducibile al settore metalmeccanico: esaminando il contenuto di due contratti per distacco temporaneo di manodopera qualificata, questi avevano ad oggetto lavorazioni di armamento ferroviario e di costruzione di linee ferroviarie che rientrano, secondo le previsioni del CCNL per l’Edilizia, in ambito edile, sotto il codice Ateco 42.12 “Costruzione di linee ferroviarie e metropolitane”.
Il principio
Proprio sulla scorta del principio di necessaria verifica giudiziale della effettiva corrispondenza dei caratteri dell’attività d’impresa alla tipologia di classificazione del codice Ateco assegnato all’azienda, il Giudice conclude che, dall’accertamento dello svolgimento in modo prevalente, da parte della società ricorrente, dell’attività di armamento ferroviario riconducibile in ambito edile, discende la sussumibilità dell’attività d’impresa da essa svolta nell’ambito di quelle indicate nel codice Ateco 42.12 (apparendo dunque non corretto il suo inquadramento nel codice Ateco 33.17, operato dall’INPS), con il conseguente obbligo per essa di applicare il CCNL Edile (obbligatorio per legge nel settore delle costruzioni).
Inquadramento previdenziale
Secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale (confermato da ultimo anche dalla Cassazione n. 9803 del 26.05.2020), – si legge nell’ordinanza – in ambito previdenziale, l’attività svolta prevale sul CCNL applicato dall’impresa ai propri dipendenti: “ai fini dell’inquadramento previdenziale, l’appartenenza di un datore di lavoro ad uno specifico settore è, dunque, determinata dall’attività in concreto svolta che prevale sul tipo di CCNL applicato ai propri dipendenti”.
Inoltre, nell’ordinanza viene sottolineato come, ai fini del corretto inquadramento, non vi sia alcun tipo di automatismo tra il codice Ateco assegnato da parte dell’ente previdenziale in sede di iscrizione nel Registro delle Imprese e l’attività in concreto svolta dall’azienda: ciò perché il codice Ateco ha la mera funzione di indicare l’attività nella domanda di iscrizione, senza alcun rilievo sulla connotazione come attività prevalente o accessoria svolta dall’impresa, tanto vero che viene assegnato sulla base delle autodichiarazioni dell’azienda richiedente, senza che gli enti preposti abbiano la possibilità di verificare in concreto l’attività svolta dall’impresa.
La sentenza acquisisce particolare interesse – ha commentato la CNCE (Commissione Nazionale Casse Edili), opinione condivisa anche da ANAEPA-Confartigianato Edilizia – anche per la valorizzazione e analisi dei contenuti dei contratti di distacco stipulati, tutti riconducibili a lavorazioni di natura strettamente edile, rapportati all’oggetto del contratto d’appalto di cui era titolare l’impresa distaccataria.