- 30 Aprile 2021
- Posted by: Luisella D'Alessandro
- Categoria: News
L’Agenzia delle Entrate con la risoluzione 23 aprile 2021, n. 28/E affronta un tema oggetto di numerose richieste di chiarimento in materia di ricostruzione post terremoto: la possibilità di cumulare i contributi pubblici attribuiti per la copertura degli oneri relativi alla riparazione o ricostruzione di edifici privati danneggiati in seguito ad eventi sismici con il Superbonus 110% di cui all’articolo 119 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 (decreto Rilancio)”.
In prima battuta, l’Agenzia richiama la risposta a interpello n. 61/2019 nella quale era stato chiarito che “il diritto alla predetta detrazione non viene meno anche nell’ipotesi di interventi realizzati su un immobile per il quale in precedenza sono stati concessi contributi pubblici”.
Nella risposta è stato precisato che:
– il sismabonus spetta in caso di interventi finalizzati alla riduzione del rischio sismico delle costruzioni esistenti al fine di incentivare l’esecuzione di specifici interventi progettati e realizzati secondo i criteri contenuti nel decreto ministeriale 28 febbraio 2017, n. 58;
– la predetta finalità di riqualificazione del patrimonio edilizio abitativo secondo criteri di prevenzione del rischio sismico non viene meno in presenza di un finanziamento ricevuto per la ricostruzione privata nei territori colpiti dagli eventi sismici.
In altri termini, si è tenuto conto del fatto che il contributo pubblico è riconosciuto per finanziare interventi indispensabili per il ripristino dell’edificio danneggiato o distrutto dall’evento sismico, mentre il sismabonus è connesso alla realizzazione di opere utili al consolidamento statico o alla riduzione del rischio sismico dell’edificio, affermando un più generale principio di compatibilità tra i predetti contributi e le agevolazioni fiscali.
Con risposta n. 61 del 2019, l’Agenzia ha ritenuto applicabile, anche con riferimento ai contributi erogati a seguito degli eventi sismici del 2009, il principio della compatibilità tra i contributi per la ricostruzione privata e il sismabonus, sancito dall’Ordinanza n. 60 del 31 luglio 2018, emanata dal Commissario Straordinario del Governo ai fini della ricostruzione degli edifici distrutti o danneggiati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria.
Per quanto concerne i rapporti tra contributi per la ricostruzione e agevolazioni fiscali, l’Agenzia chiarisce che queste ultime si applicano a fronte dello stesso intervento, solo con riferimento alle eventuali spese agevolabili eccedenti il contributo concesso. Nel caso di interventi di riparazione o ricostruzione degli edifici danneggiati da eventi sismici già effettuati e finanziati con contributi pubblici, il bonus è ammesso con riferimento alle spese agevolabili sostenute per le opere di ulteriore consolidamento dei medesimi edifici. Ciò comporta che è possibile fruire del sismabonus o del Superbonus anche nel caso di interventi su immobili oggetto nel passato di contributi pubblici per la ricostruzione successiva ad eventi sismici (ad esempio, quello del 23 novembre 1980).