- 19 Gennaio 2018
- Posted by: Daniele Di Marzio
- Categories: Fisco, News
Con la Legge di Bilancio 2018 cambieranno le regole di fatturazione, deduzione e detrazione IVA delle operazioni di acquisto e vendita di carburante.
Infatti dal 1 luglio 2018 gli acquisti di carburante per autotrazione effettuati presso gli impianti stradali di distribuzione, da parte dei soggetti passivi Iva dovranno essere obbligatoriamente documentati con la fattura elettronica. Contestualmente viene abrogata la disciplina relativa alla scheda carburante di cui al D.P.R. 444/1997.
In caso di emissione della fattura con modalità diverse da quelle sopra descritte, la fattura si intende non emessa e sono applicabili le sanzioni di cui all’art. 6, D.Lgs. n. 471/97.
Inoltre con l’introduzione del nuovo comma 1-bis all’art. 164, TUIR e l’integrazione della lett. d) del comma 1 dell’art. 19-bis1, DPR n. 633/72 è previsto che ai fini della deducibilità del relativo costo e della detraibilità dell’IVA a credito, gli acquisti di carburante devono essere esclusivamente pagati tramite carte di credito, di debito o prepagate. Anche queste nuove disposizioni sono applicabili a decorrere dall’1.7.2018. Quindi i soggetti titolari di partita Iva non potranno più dedurre il costo relativo all’acquisto di carburante, né detrarre la corrispondente imposta sul valore aggiunto qualora effettuino pagamenti con mezzi diversi dalla moneta elettronica.
A favore degli esercenti impianti di distribuzione di carburante è riconosciuto un credito d’imposta pari al 50% delle commissioni addebitate per le transazioni effettuate a decorrere dall’1.7.2018, mediante carte di credito. L’agevolazione è applicabile nel rispetto delle condizioni e dei limiti di cui al Regolamento UE n. 1407/2013 degli aiuti de minimis. Il credito d’imposta in esame è utilizzabile esclusivamente in compensazione tramite il mod. F24 a decorrere dal periodo d’imposta successivo quello di maturazione.