- 24 Giugno 2014
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Con la lettera circolare del 23 giugno 2014, prot. 0115053 il Ministero dello sviluppo economico, divisione XXI – registro imprese, chiarisce che ogni impresa (sia essa individuale o societaria) e ogni professionista iscritto all’albo o all’ordine, devono iscrivere nel registro delle imprese un indirizzo Pec unico e esclusivo ad essi riconducibile.
Non è dunque possibile, per le imprese e per i professionisti, indicare l’indirizzo Pec di un terzo ai fini dell’adempimento pubblicitario presso il registro delle imprese.
Di conseguenza le Camere di commercio sono tenute a rimuovere gli indirizzi Pec condivisi da due o più imprese o professionisti.
Nella circolare Mise i tecnici di prassi ricordano che l’agenzia per l’Italia digitale, con la nota dell’11 giugno 2014 (prot n. 6097) stabilisce che l’indirizzo Pec dichiarato dalle imprese (siano esse societarie che individuali) e dai professionisti iscritti in albi ed elenchi sia singolarmente ed esclusivamente riconducibile ai medesimi.