- 12 Febbraio 2013
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Vi informiamo che il Ministero del Lavoro, sulla base di quanto previsto all’art.1 comma 26 della Legge 92/2012 sulla Riforma del Mercato del Lavoro (con cui è stato introdotto l’art.69 bis al Dlgs n.276/2003) ha emanato: uno specifico Decreto in data 20 dicembre 2012, relativo alla sfera di esclusione dalla disciplina sulle false partite IVA (v.all.1) ed una circolare in materia, la n.32 del 27 dicembre u.s. (v.all.2).
Andiamo ad esaminare gli aspetti che più direttamente interessano il settore dell’edilizia.
L’articolo 1 del Decreto ministeriale, relativamente ai contratti di lavoro autonomo, chiarisce che la presunzione di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato non opera con riferimento alle prestazioni lavorative svolte nell’esercizio di attività professionali per le quali l’ordinamento richiede l’iscrizione ad un ordine o collegio professionale, ovvero ad appositi registri, albi, ruoli o elenchi professionali qualificati.
Nel seguente articolo 2, al punto 1. si specifica che tali registri, albi, ruoli o elenchi professionali qualificati “… sono esclusivamente quelli tenuti o controllati da una amministrazione pubblica di cui all’ articolo 1 comma 2 del dlgs 30 marzo 2001 n.165… ”.
Come si può osservare, vengono così pienamente confermate sul piano normativo le nostre originarie impressioni circa la infondatezza dei presupposti richiamati nella circolare n.16/2012 del Direzione per l\’attività ispettiva del Ministero del Lavoro, in cui venivano fornite indicazioni operative al personale ispettivo nei cantieri edili da cui far discendere in via automatica la presunzione di subordinazione anche per attività svolte da imprenditori artigiani autonomi.
La stessa Direzione per l\’attività ispettiva del Ministero ha poi diramato la circolare n.32/2012 su aspetti interpretativi del DM 20 dicembre 2012.
Senza ripercorrerne tutti i vari passaggi, richiamiamo la vostra attenzione in particolare su quanto riportato alle pagg.6 e 7 (prestazioni svolte nell’esercizio di attività professionali qualificate) dove si ribadisce che l’iscrizione all’Albo delle imprese artigiane esclude l’operatività della presunzione di subordinazione in quanto è condizionata da una specifica delibera della CPA previa verifica dei requisiti di legge, mentre la mera iscrizione al registro delle imprese presso la Camera di commercio (non assistita cioè da una procedura di verifica di condizioni) non consente l’operatività della deroga.
Pertanto, anche sulla base di tale dirimente distinzione, non risultano applicabili alle imprese iscritte all’Albo delle imprese artigiane (l’operatività delle stesse è eventualmente riconducibile alle sole casistiche riguardanti lavoratori autonomi iscritti al registro ditte delle Camere di Commercio).