- 8 Ottobre 2014
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La sentenza del Consiglio di Stato che chiarisce quando l’irregolarità fiscale può essere causa di esclusione dalle gare di appalto.
In caso di appalti pubblici, l’eventuale esclusione dalle gare di una impresa per irregolarità fiscale può essere ritenuta legittima solo qualora la violazione sia grave. Se l’azienda concorrente provvede a regolarizzare la propria posizione fiscale, facendo ricorso all’istituto del ravvedimento operoso, non vi sono motivi per escluderla dalla gara di appalto.
Sentenza CdS
È quanto chiarito dal Consiglio di Stato con la sentenza n. 4854, del 26 settembre 2014 con la quale ha accolto ricorso di una banca presentato a causa della sua esclusione dalla gara da parte della stazione appaltante (un’Azienda Sanitaria Locale), per violazioni di versamenti di carattere fiscale.
Nel caso in esame la banca aveva vinto la gara di appalto e le era stato affidato il servizio di cassa in relazione alla gestione dei “servizi sanitari socio-assistenziali e socio-sanitari integrati”, successivamente però la ASL aveva annullato il contratto stipulato, avendo accertato nella banca la mancanza del requisito di cui all’art. 38, comma 1, lett. g), del D.Lgs. n. 163/2006, cd. Codice dei contratti pubblici, in materia di regolarità tributaria, sulla base dell’acquisizione dei debiti esistenti, presso l’Agenzia delle Entrate, alla scadenza del termine per la partecipazione alla gara. Inizialmente il TAR aveva respinto il ricorso non tenendo conto, come sottolineato dalla banca al CdS, dell’ammontare modesto del debito fiscale e del fatto che questo fosse stato sanato con l’istituto del ravvedimento operoso.
Cause di esclusione
I giudici del CdS hanno concordato sulla lieve entità dell’irregolarità fiscale rilevata, accogliendo il ricorso della banca ricorrente chiarendo che solo i debiti tributari che mettano seriamente in dubbio la complessiva affidabilità patrimoniale e professionale del concorrente, e quindi che compromettano seriamente la prospettiva di una puntuale esecuzione dell’appalto, possono essere ritenuti causa di esclusione.