- 28 Aprile 2014
- Posted by: admin
- Categories: Edilizia, Formazione, News
Il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti ha emanato giovedì scorso l’atteso decreto (pubblicato in G.U. il 26 aprile scorso) con il quale vengono individuate le categorie delle opere specialistiche la cui complessità tecnica richiede che l’esecuzione delle stesse avvenga da parte di imprese in possesso di specifica qualificazione. Il provvedimento, in attuazione dell’art. 12 del decreto legge 28 marzo 2014 n. 47 sull’emergenza abitativa, rappresenta una temporanea soluzione per superare la situazione di deregolamentazione venutasi a creare nel settore degli appalti a seguito del decreto del Presidente della Repubblica 30 ottobre 2013 che di fatto cancella l’obbligo dell’impresa generale aggiudicataria di subappaltare alle imprese specialistiche lavori di cui non possiede la qualificazione.
Il nuovo DM è volto ad una riduzione delle categorie stesse, tale da raggiungere un adeguato punto di equilibrio che tenga conto di criteri oggettivi indicativi del livello di specializzazione delle opere riconducibili alle singole categorie oltre che di un attento bilanciamento dei contrapposti interessi tra imprese generali e specialistiche, rispondendo così in parte alle preoccupazioni espresse da ANAEPA-Confartigianato Edilizia e dalle altre associazioni di categoria.
Le categorie specialistiche a qualificazione obbligatoria sono diminuite da 33 a 24: la riduzione è stata operata attraverso l’eliminazione di alcune categorie ritenute di minore complessità tecnica (OS 9segnaletica luminosa, OS 12-B barriere paramassi, OS 15 pulizia acque marine, OS 16 centrali energia elettrica, OS 31 impianti mobilità sospesa) nonché delle categorie OS 17 impianti telefonici, OS 19 reti Tlc, OS 22 impianti di potabilizzazione e depurazione, OS 27 impianti per la trazione elettrica e OS 29armamento ferroviario, in generale non afferenti ai settori ordinari.
All’art. 2 del DM le SIOS (categorie cosiddette ”superspecialistiche”) passano da 24 a 14 e sono individuate secondo i seguenti criteri: beni culturali (OS 2-A, OS 2-B, OS 25); sicurezza strutturale e infrastrutturale (OS 11, OS 12-A; OS 13; OS 18-A, OS 18-B; OS 21; OS 32); sicurezza impiantistica (OG 11, OS 4, OS 30); ciclo dei rifiuti (OS 14).
Le disposizioni del decreto cessano di avere efficacia alla data di entrata in vigore delle disposizioni regolamentari sostitutive delle previsioni di cui agli articoli 107, comma 2, e 109, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 207 del 2010 (Regolamento Codice Contratti Pubblici), annullate dal decreto del Presidente della Repubblica 30 ottobre 2013.