- 29 Luglio 2014
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Sulla Gazzetta Ufficiale del 12 giugno 2014, n. 134, è stato pubblicato il decreto 3 giugno 2014, recante “Modalità di applicazione del Marchio nazionale dell’agriturismo e istituzione del repertorio nazionale dell’agriturismo”.
Il decreto stabilisce, tra le altre cose, che “il marchio «agriturismo Italia» è di proprietà del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali che ne cura la registrazione in Italia e all’estero” e che “il Marchio identifica le aziende e le attività agrituristiche autorizzate a norma di legge”.
Sono le Regioni a concedere il marchio in uso alle aziende agrituristiche regolarmente operanti nei rispettivi territori e le stesse si occupano di effettuare i controlli sul rispetto del Regolamento nazionale.
La licenza d’uso del Marchio è concessa alle aziende agrituristiche che soddisfano le seguenti condizioni:
a. esercizio dell’attività agrituristica a norma di legge;
b. classificazione, ove prevista per la rispettiva tipologia, secondo le procedure di cui decreto ministeriale 13 febbraio 2013, n. 1720; c. sottoscrizione dell’impegno al rispetto delle norme d’uso del Marchio.
E’ importante, inoltre, sottolineare, che il Marchio non può essere apposto su confezioni, contenitori, etichette o presentazioni di qualsivoglia prodotto, essendo destinato esclusivamente a qualificare le aziende, i servizi e l’offerta complessiva dell’agriturismo.
Per quanto attiene il repertorio, invece, in esso confluiranno tutti i dati delle aziende presenti nei singoli elenchi agrituristici regionali, ai fini della corretta ed uniforme applicazione della metodologia unitaria di classificazione delle aziende agrituristiche.