- 1 Settembre 2014
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Come è noto la legge 22 Febbraio 2006, n.84 definisce e disciplina l’attività professionale di tinto lavanderia, dettando i principi fondamentali dell’attività e demandando alle leggi regionale la completa attuazione del sistema.
Una delle principali novità introdotte dalla sopracitata legge n. 84/2006, consiste nella designazione, presso ogni sede dove viene esercitata l’attività di tintolavanderia, di almeno un responsabile tecnico, nella persona del titolare, di un socio partecipante al lavoro, di un collaboratore familiare, di un dipendente o di un addetto all’impresa, che sia in possesso dell’idoneità professionale e che svolga prevalentemente e professionalmente la propria attività nella sede indicata.
A tale proposito è intervenuta la norma di cui all’art. 24 della legge regionale n.59/2010, in base alla quale in sede di prima applicazione della stessa legge regionale n.59/2010, il responsabile tecnico deve essere nominato entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla conclusione del primo corso di qualificazione tecnico professionale, sulla base dei contenuti tecnico culturali stabiliti dalla Regione. La nomina deve essere comunicata alla Camera di Commercio territorialmente competente. Le imprese del settore che non hanno provveduto a designare il responsabile tecnico entro il suddetto termine perentorio non possono continuare a svolgere l’attività di tintolavanderia.
Alla luce di quanto sopra esposto si informa che la Giunta Regionale, ha approvato le modalità organizzative e lo standard formativo essenziale, a livello regionale, per la qualificazione professionale del responsabile tecnico di tinto lavanderia.
Ne discende, pertanto che il termine perentorio, entro il quale le imprese del settore dovranno provvedere ad effettuare le designazioni di un responsabile tecnico in possesso di almeno uno dei requisiti di idoneità professionale, andrà a scadere il sessantesimo giorno successivo alla conclusione del primo corso di qualificazione.
Le imprese del settore che non avranno comunicato il nominativo del responsabile tecnico entro detto termine, non potranno continuare a svolgere l’attività di tintolavanderia.