- 8 Ottobre 2014
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Premessa – Diventa obbligatorio registrare alla Motorizzazione e annotare sulla carta di circolazione il nome di chi non è intestatario di un veicolo ma ne ha la disponibilità per più di 30 giorni. Il Ministero delle Infrastrutture dei Trasporti intervenendo con una recente Circolare dopo aver individuato la nozione di utilizzatore, ha fissato al 3.11.2014 la decorrenza dell’obbligo in esame, confermando la sanzione pari a € 705 unitamente al ritiro della carta di circolazione.
Legge 120/2010 – Con la Legge n. 120/2010 è stata riformata la disciplina del Codice della strada, contenuta nel D.Lgs. n. 285/92. In particolare l’art. 12, comma 1 della citata Legge ha introdotto all’art. 94 del predetto Decreto, il nuovo comma 4-bis che così dispone: “[…] gli atti […] da cui derivi una variazione dell’intestatario della carta di circolazione ovvero che comportino la disponibilità del veicolo, per un periodo superiore a trenta giorni, in favore di un soggetto diverso dall’intestatario stesso, nei casi previsti dal regolamento sono dichiarati dall’avente causa, entro trenta giorni, al Dipartimento per i trasporti, la navigazione … al fine dell’annotazione sulla carta di circolazione, nonché della registrazione nell’archivio di cui agli articoli 225, comma 1, lettera b), e 226, comma 5. In caso di omissione si applica la sanzione prevista dal comma 3”.
Obbligo di comunicazione – La norma in esame prevede, in sostanza, in capo all’utilizzatore, l’obbligo di comunicare alla Motorizzazione, richiedendo l’aggiornamento della carta di circolazione, gli eventi che comportino variazioni dell’intestatario della carta di circolazione e della disponibilità del veicolo per periodi superiori a 30 giorni, in favore di soggetti diversi dall’intestatario.
Operatività – Con riguardo all’operatività di tale adempimento, la disposizione demanda espressamente “ai casi” previsti dal Regolamento attuativo, ossia dall’art. 247-bis, D.P.R. n. 495/92, in vigore dal 7.12.2012. Tale norma è tuttavia rimasta in sospeso fino alla comunicazione da parte del Ministero delle Infrastrutture dei Trasporti (MIT) della conclusione della predisposizione delle procedure informatiche, cui era subordinata l’operatività del citato art. 247-bis. Con la Circolare 10.7.2014, n. 15513 il MIT ha comunicato l’attuazione dell’obbligo in esame.
Soggetti obbligati – La citata circolare chiarisce che i suddetti obblighi sono, in linea generale, a carico degli “aventi causa” (es. comodatario o affidatario); tuttavia, con apposita delega scritta dell’avente causa (moduli A/1 e A/2), gli obblighi possono essere posti in essere anche dall’intestatario del veicolo. Nel caso in cui l’intestatario della carta di circolazione conceda in comodato l’utilizzo del proprio veicolo a un terzo per un periodo superiore a 30 giorni, il comodatario ha l’obbligo di darne comunicazione al competente Ufficio della Motorizzazione (UMC), richiedendo l’aggiornamento della carta di circolazione. Fermo restando che sono esentati da tale obbligo i familiari conviventi, gli stessi possono comunque richiedere l’aggiornamento della carta di circolazione.
Veicoli aziendali – Nella Circolare n. 15513 in esame, per “finalità di semplificazione” è stata riservata una disciplina peculiare con riguardo ai veicoli di aziende o enti (pubblici o privati) detenuti a titolo di proprietà/usufrutto/leasing/locazione senza conducente ovvero acquistati con patto di riservato dominio oppure concessi in comodato gratuito a dipendenti per un periodo superiore a 30 giorni.
Adempimenti – Nelle predette fattispecie la persona fisica “munita del potere di agire in nome e per conto del comodante (Casa costruttrice, Azienda o Ente)”, su delega del comodatario redatta utilizzando l’apposito modello allegato B/1 alla citata Circolare n. 15513, presenta istanza volta all’annotazione nell’Archivio Nazionale dei veicoli, allegando copia dei seguenti versamenti: € 16, a titolo di imposta di bollo, effettuato tramite c/c/p n. 4028; € 9, per i diritti di motorizzazione, effettuato tramite c/c/p n. 9001.
Decorrenza – Gli obblighi in esame decorrono per gli atti posti in essere dal 3.11.2014. Con riguardo agli atti stipulati fino a tale data, in particolare quelli posti in essere dal 7.12.2012 al 2.11.2014, il Ministero precisa che: è comunque possibile comunicarli e l’eventuale omissione non è sanzionabile. La violazione degli obblighi in esame è sanzionata con una multa pari a € 705 e il con ritiro della carta di circolazione ai sensi dell’art. 94, comma 3, D.Lgs. n. 285/92.
FONTE: fiscal-focus.info