- 13 Novembre 2014
- Posted by: admin
- Categoria: News
Non sono retroattive le nuove regole sull’obbligo di intestazione temporanea dei veicoli aziendali: ecco come funzioneranno le sanzioni.
A partire dal 3 novembre sono entrate in vigore le nuove regole sull’obbligo di intestazione temporanea dei veicoli aziendali, le eventuali sanzioni applicabili in caso di mancata comunicazione delle variazioni degli intestatari delle carte di circolazione trovano applicazione solo a partire dal 4 dicembre 2014. A precisarlo è stato il Ministero dell’Interno, ricordando che è possibile provvedere alla richiesta di annotazione entro 30 giorni.
I chiarimenti del Ministero riguardano l’applicazione del comma 4-bis dell’art. 94 del Codice della Strada, così come introdotto dall’art. 12, co. 1, lett. a) della L. n. 120/2010, il quale prevede che venga annotato sulla carta di circolazione il nome del soggetto che dispone del veicolo aziendale per più di 30 giorni, pur non essendone intestatario. La variazione relativa agli intestatari delle carte di circolazione, derivante dalla disponibilità dei veicoli per più di 30 giorni in favore di soggetti diversi dagli intestatari originari, deve essere comunicata agli Uffici provinciali della motorizzazione civile per consentire l’aggiornamento dell’Archivio nazionale dei veicoli e dei documenti di circolazione con riferimento agli atti diversi da quelli previsti dal comma 1 del medesimo art. 94 Codice della Strada:
- trasferimenti di proprietà;
- costituzione di usufrutto;
- contratti di leasing.
L’ annotazione sulla carta di circolazione è obbligatoria solo nel caso in cui il veicolo venga assegnato per uso esclusivo, personale e continuativo per un periodo superiore a trenta giorni, anche in caso di comodato a meno che il comodatario non sia un familiare convivente.
Sanzioni
Si tratta di regole non retroattive, quindi essendo la norma entrata in vigore il 3 novembre trova applicazione per i casi successivi a tale data. Allo stesso modo le sanzioni troveranno applicazione trascorsi 30 giorni a partire dal 3 novembre, dunque dal 4 dicembre 2014. Poiché nessuna norma impedisce l’utilizzo di un veicolo da parte di un soggetto diverso dall’intestatario della carta di circolazione, in caso di mancanza a bordo della documentazione attestante tale comunicazione, la violazione non può essere contestata automaticamente al conducente. La violazione per l’omessa comunicazione all’Ufficio periferico del Dipartimento dei Trasporti Terrestri può essere contestata solo all’avente causa, mentre ad essere obbligato in solido per tutte le violazioni al Cd.S. punibili con sanzione amministrativa pecuniaria è il proprietario del veicolo.