- 10 Aprile 2017
- Posted by: Daniele Di Marzio
- Categories: Edilizia, News
E’ stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 22 marzo scorso il decreto del Presidente della Repubblica (n. 31 del 13 febbraio 2017) che semplifica le procedure del rilascio dell’autorizzazione paesaggistica e individua gli interventi esclusi dall’autorizzazione e quelli sottoposti a procedura semplificata. Il decreto, che abroga il precedente Dpr 139/2010, entrerà in vigore il prossimo 6 aprile e si applicherà da subito in tutte le Regioni a statuto ordinario.
Nell’«allegato A» del decreto sono individuati i 31 interventi completamente liberalizzati senza obbligo di autorizzazione paesaggistica ma solo richiesta del titolo edilizio quando serve; tra questi ci sono ad esempio opere interne che non alterano l’aspetto esteriore degli edifici, interventi sui prospetti e sulle coperture, di consolidamento statico degli edifici, di adeguamento o miglioramento a fini antisismici, demolizioni e ripristino dei luoghi conseguenti ad abusi edilizi, etc.
Nell’«allegato B», invece, sono elencate le 42 tipologie di opere sottoposte a un regime semplificato con modello unificato e un iter procedurale da concludersi entro il termine massimo di 60 giorni; tra questi interventi si trovano gli aumenti di volume fino al 10% degli edifici che non alterano le caratteristiche del fabbricato (entro un tetto massimo di cento metri cubi), gli interventi antisismici, di miglioramento energetico o anti barriere-architettoniche che comportano innovazione sulla sagoma dell’edificio e anche la realizzazione di tettoie, porticati, chiostri da giardino permanenti, purché non superino la superficie di 30 mq.
Oltre agli interventi di lieve entità indicati sono assoggettate a procedimento semplificato di autorizzazione paesaggistica le istanze di rinnovo di autorizzazioni, scadute da non più di un anno e relative ad interventi in tutto o in parte non eseguiti, a condizione che il progetto risulti conforme a quanto in precedenza autorizzato e alle specifiche prescrizioni di tutela eventualmente sopravvenute.
L’istanza di autorizzazione paesaggistica e la relativa documentazione sono presentate allo sportello unico per l’edilizia (SUE) o delle attività produttive (Suap); ricevuta l’istanza, l’amministrazione procedente verifica preliminarmente se l’intervento non rientra nelle fattispecie escluse oppure se è assoggettato al regime autorizzatorio ordinario e lo comunica a colui che ha presentato la domanda. Entro dieci giorni dal ricevimento dell’istanza, l’amministrazione può richiedere una sola volta ulteriori documenti e chiarimenti strettamente indispensabili, che sono inviati in via telematica entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della richiesta. Entro il termine tassativo di venti giorni dal ricevimento dell’istanza, l’amministrazione la trasmette alla Soprintendenza per via telematica. Se anche la valutazione del Soprintendente è positiva, questi, entro il termine di venti giorni dal ricevimento della proposta, esprime il proprio parere vincolante, sempre per via telematica, all’amministrazione, la quale adotta il provvedimento nei dieci giorni successivi.