- 10 Luglio 2014
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Gli autotrasportatori possono godere di benefici fiscali sul gasolio (ovvero il rimborso dei quantitativi di prodotto consumati tra il 1° aprile e il 30 giugno), purché presentino la relativa dichiarazione all’Agenzia delle Dogane entro il 31 luglio; correlata a tale opzione, segnaliamo la modifica da parte dell’Agenzia delle Entrate delle istruzioni per compilare il rigo X04 del modello degli studi di settore – VG68U – autotrasporto per conto terzi, che riguarda il credito d’imposta per il caro petrolio.
In particolare, l’importo che dovrà essere indicato nel rigo dovrà corrispondere al credito d’imposta che spetta per carburante consumato nei quattro trimestre del 2012. Quindi, l’importo non va indicato nel rigo RU23 dell’Unico 2014 come, invece, avevano disposto le precedenti istruzioni. Le categorie che rappresentano gli autotrasportatori hanno fatto presente che la scelta di effettuare tale modifica, essendo state compiuta in extremis, determinerà, comprensibilmente, disagi e criticità per gli operatori del settore, specie per chi ha già presentato la dichiarazione includendo le vecchie disposizioni.