AUTOTRASPORTO DI MERCI: CONFERMATE LE DEDUZIONI FORFETARIE DI SPESE NON DOCUMENTATE E IL RICONOSCIMENTO, ANCHE PER IL 2013, DEL CREDITO D’IMPOSTA SPETTANTE PER IL SSN SUI PREMI DI ASSICURAZIONE VERSATI NEL 2012

autotrasportoCon un comunicato stampa dell’ 8 maggio 2013, l’ Agenzia delle entrate conferma le agevolazioni spettanti alla categoria dell’autotrasporto di merci

Sono prorogate anche per il 2013 le agevolazioni per gli autotrasportatori e confermati anche quest’anno gli importi già previsti nel 2012. Lo precisa l’Agenzia delle entrate, con un comunicato stampa dell’8 maggio 2013. In particolare:

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  • le imprese di autotrasporto merci – conto terzi e conto proprio – possono recuperare nel 2013 fino a un massimo di 300 euro per ciascun veicolo (tramite compensazione in F24), le somme versate nel 2011 come contributo al Servizio Sanitario Nazionale sui premi di assicurazione per la responsabilità civile, per i danni derivanti dalla circolazione dei veicoli a motore adibiti a trasporto merci di massa complessiva a pieno carico non inferiore a 11,5 tonnellate. Anche quest’anno per la compensazione in F24 si utilizza il codice tributo “6793”;
  • per i trasporti effettuati personalmente dall’imprenditore oltre il Comune in cui ha sede l’impresa (autotrasporto merci per conto di terzi) è prevista una deduzione forfetaria di spese non documentate (articolo 66, comma 5, primo periodo del Tuir), per il periodo d’imposta 2012, nelle seguenti misure:

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    • 56,00 euro per i trasporti all’interno della Regione e delle Regioni confinanti. La deduzione spetta anche per i trasporti personalmente effettuati dall’imprenditore all’interno del Comune in cui ha sede l’impresa, per un importo pari al 35 per cento di quello spettante per gli stessi trasporti nell’ambito della Regione o delle Regioni confinanti;
    • 92,00 euro per i trasporti effettuati oltre questo ambito.

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