Bonifici: nuovi requisiti e sanzioni

Bonifico-bancarioLe nuove regole frutto del decreto legislativo 135/2015 pubblicato in Gazzetta ufficiale: le sanzioni e i nuovi requisiti tecnici e commerciali per i bonifici e gli addebiti diretti in euro.

Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale (n. 201/2015) del decreto legislativo 135/2015 entrano in vigore i nuovi requisiti tecnici e commerciali per i bonifici e gli addebiti diretti in euro e le nuove sanzioni per le violazioni del Regolamento (CE) n. 924/2009 relativo ai pagamenti transfrontalieri nella Comunità, in attuazione dell’articolo 11 del Regolamento (UE) n. 260/2012.

Sanzioni
Il provvedimento stabilisce l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria che può andare da 50 mila a 150 mila euro per l’inosservanza degli obblighi a carico dei prestatori di servizi di pagamento previsti dalle regole sulle commissioni per i pagamenti transfrontalieri e i pagamenti nazionali corrispondenti.

Più in dettaglio:

  • l’articolo 3 del regolamento 924/2009/UE prevede che le commissioni applicate da un prestatore di servizi a un utilizzatore per pagamenti transfrontalieri (fino a 50 mila euro) devono essere le stesse che si applicano in caso pagamenti nazionali;
  • in caso di inosservanza delle regole sulla commissione interbancaria vengono applicate sanzioni che possono andare da 50 mila a 150 mila euro;
  • per il mancato rispetto delle misure volte a facilitare l’automazione dei pagamenti vengono applicate sanzioni da 10 mila a 100 mila euro (articolo 4 del regolamento 294/2009/UE);
  • vengono introdotte sanzioni anche per chi non rispetta i requisiti tecnici e commerciali per i bonifici e gli addebiti diretti in euro (regolamento 260/2012).

Ad applicare le sanzioni sarà la Banca d’Italia, valutando di volta in volta:

  • la gravità delle violazioni;
  • la loro durata;
  • la capacità finanziaria del responsabile della violazione;
  • l’entità del vantaggio ottenuto o delle perdite evitate;
  • le potenziali conseguenze sistemiche della violazione.

Requisiti
Dal punto di vista degli standard tecnici e commerciali per i bonifici e gli addebiti diretti in euro viene disposto:

  • l’utilizzo dell’IBAN, inserendo i dati sull’identificativo del pagatore;
  • in caso di addebiti diretti viene chiesto all’operatore del beneficiario di garantire che il pagatore dia il consenso all’addebito;
  • il pagatore deve avere la facoltà di limitare l’importo o la periodicità dell’addebito che subisce;
  • in caso di addebiti sbagliati, il pagatore deve avere diritto a un rimborso, in alternativa l’operatore deve controllare attentamente ogni operazione di addebito, con particolare attenzione ad importo e periodicità, pena l’applicazione di una sanzione pecuniaria da 50 mila a 150 mila euro.

PSP
Per prestatori di servizi di pagamento (PSP) si intendono banche, gli istituti di moneta elettronica e gli istituti di pagamento, ma anche la Banca Centrale Europea, le banche centrali comunitarie, lo Stato italiano e gli altri Stati comunitari, le Pubbliche Amministrazioni statali, regionali e locali e le Poste Italiane.

Fonte: Gazzetta Ufficiale