- 14 Luglio 2014
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L’Agenzia delle Entrate, con la circolare 22/E dell’11 luglio 2014, ha fornito alcuni chiarimenti sul provvedimento che contiene il bonus Irpef, dopo che il decreto relativo, nei passaggi parlamentari in cui è stato convertito in legge, ha subito alcune importanti modifiche. Anzitutto, viene precisato che alla compensazione tramite cui i sostituti d’imposta recuperano il credito non si applica il limite dei 700mila euro e neppure il divieto di utilizzo dei crediti laddove i debiti iscritti a ruolo siano di importo superiore a 1.500 euro.
Viene, inoltre, fatto presente che il credito erogato si può recuperare esclusivamente attraverso l’utilizzo del modello F24, nel quale andrà indicato il codice tributo 1655, “mentre gli importi a debito compensati potranno riferirsi, a seconda dell’oggetto del versamento, alla medesima sezione Erario o alle sezioni INPS, Regioni, IMU e altri tributi locali, Altri enti previdenziali e assicurativi”. L’Agenzia precisa anche come vanno riportati il mese e l’anno sul modello F24: sarà necessario fare riferimento al giorno in cui il credito è stato erogato al lavoratore, anche laddove il credito venga utilizzato nel 2015; in genere, tale giorno coincide con il pagamento delle retribuzioni. Tuttavia, l’erogazione del credito effettuata nel 2015 ed entro il 12 gennaio dovrà essere considerata come avvenuta nel mese di dicembre 2014.