Cappotto Termico da valutare per gli edifici costruiti prima del ’45

Niente cappotto termico per edifici costruiti in Italia prima del 1945 senza autorizzazione paesaggistica. Quest’importante chiarimento arriva dalla circolare n. 41/2021 del Ministero dei Beni Culturali che integra la precedente circolare, n. 42/2017, recante precisazioni in merito al DPR n. 31/2017, che individua gli interventi esclusi dall’autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzatoria semplificata. La nuova circolare del 4 marzo, che riprende i contenuti di una nota del MiBACT in risposta ad un quesito della Regione Lazio, fornisce linee di indirizzo sugli interventi di coibentazione volti a migliorare l’efficienza energetica (cappotto termico) di cui alla voce A2 dell’Allegato A del DPR n. 31/2017, da effettuarsi su edifici sottoposti a tutela ai sensi del Codice dei Beni culturali e del Paesaggio, parte III, e che rientrano nell’ambito di applicazione dell’art. 119 del Decreto Rilancio, ovvero del Superbonus 110%.

Nell’allegato A, al punto A2 è previsto infatti che non necessitano dell’autorizzazione, tra gli altri, gli interventi di coibentazione volti a migliorare l’efficienza energetica degli edifici che non comportino la realizzazione di elementi o manufatti emergenti dalla sagoma, ivi compresi quelli eseguiti sulle falde di copertura, semprechè siano realizzati nel rispetto degli eventuali piani del colore vigenti nel Comune e delle caratteristiche architettoniche, morfo-tipologiche, dei materiali e delle finiture esistenti.

Con riferimento alla qualificazione degli interventi di isolamento energetico che interessano l’involucro dell’edificio mediante la realizzazione di un cappotto termico esterno, il MiBACT ha confermato la possibilità di esentare tali interventi qualora ascrivibili alla categoria della manutenzione straordinaria, a condizione che non alterino lo stato dei luoghi e l’aspetto esteriore degli edifici. Tuttavia, si precisa nella circolare, le specifiche caratteristiche tecnico-costruttive possono comportare aumenti di spessore anche significativi in funzione dello specifico materiale utilizzato, della soluzione tecnica scelta e del grado di efficientamento termico richiesto dall’intervento.

Pertanto, il Ministero esclude che tali interventi possano ritenersi sempre eseguibili «nel rispetto delle caratteristiche architettoniche, morfo-tipologiche, dei materiali e delle finiture esistenti», soprattutto se riferiti a «immobili di interesse storico-architettonico o storico-testimoniale, ivi compresa l’edilizia rurale, isolati o ricompresi nei centri o nuclei storici». Per questi motivi, secondo il Ministero, l’esenzione dall’autorizzazione paesaggistica non può essere applicata per gli interventi di isolamento termico su edifici di edilizia storica realizzati prima del 1945, per i quali sarà necessario procedere tramite autorizzazione semplificata di cui al punto B3 dell’Allegato B al DPR n. 31/2017. In relazione a tale procedura, il termine assegnato alla Soprintendenza per l’espressione del parere è di 20 giorni.

La sola fattispecie di immobili per la quale anche il rivestimento a “cappotto” (dunque con un accrescimento apprezzabile dello spessore murario e con modifica significativa delle sue caratteristiche materiche) potrebbe essere ricompresa tra gli interventi indicati alla voce A2 (in esenzione) è quella riferita agli immobili ascrivibili all’edilizia contemporanea, ovvero realizzati dopo il 1945, purché non si alteri l’aspetto esteriore anche in termini di finiture.

Circolare MiBACT n.41/2021