- 11 Febbraio 2015
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Imposte non dichiarate, quando il difetto di motivazione permette di impugnare le cartelle esattoriali.
La cartella esattoriale finalizzata al recupero delle imposte non dichiarate e quindi non versate da parte dell’Agenzia delle Entrate deve essere accompagnata da una adeguata e specifica motivazione in tutta la fase del contenzioso, pena la nullità della pretesa.
Imposte dichiarate e non versate
È quanto stabilito dalla Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 374/2015, la quale ricorda che la cartella esattoriale non necessita di una specifica motivazione solo quando finalizzata al recupero di imposte dichiarate e non versate, come già stabilito da precedenti sentenze della Cassazione (n. 27098/13, n. 27140/11, n. 9224/11).
Imposte non dichiarate e non versate
Diversamente, quando l’Agenzia delle Entrate intende recuperare con la cartella esattoriale imposte non dichiarate e non versate, è necessaria una specifica motivazione in tutta la fase del contenzioso. Nel caso in esame si è ritenuto che la cartella impugnata avesse una motivazione carente, perché descriveva le voci di recupero del credito d’imposta con i relativi importi, oltre gli interessi e le sanzioni applicate, in modo talmente succinto da non far comprendere come l’Agenzia delle Entrate fosse pervenuta alla determinazione degli importi. In questo modo, per i giudici, l’Agenzia delle Entrate non ha assolto l’obbligo di motivazione. Obbligo che prevede che gli Uffici fiscali debbano mettere il contribuente nelle condizioni di conoscere in modo chiaro e specifico la motivazione del recupero.