- 13 Novembre 2014
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Vizio di motivazione per la cartella di pagamento senza informazioni sui tassi di interesse applicati: la sentenza.
Sono da ritenersi nulle le cartelle di pagamento notificate ma senza indicazione del tasso di interesse applicato e dei criteri utilizzati per il calcolo degli interessi addebitati. A stabilirlo è stata la Commissione Tributaria Provinciale di Como con la sentenza n. 409/2014. Il caso riguardava una cartella di pagamento impugnata dal contribuente ed emessa da Equitalia per degli omessi versamenti d’imposta per gli anni 2011 e 2012, avendo l’Agenzia delle Entrate effettuato un controllo cartolare della liquidazione previsto dall’articolo 36-bis del dpr 600/73, rilevando discordanze tra le imposte dichiarate e quelle effettivamente versate.
Vizi di motivazione
I vizi di legittimità denunciati dal contribuente riguardavano il difetto di motivazione della cartella di pagamento derivante dalla mancanza di adeguate informazioni inerenti le modalità di calcolo dell’addebito degli interessi. Vizio di legittimità confermato dai giudici della CTP, che ha annullato parzialmente il provvedimento esattoriale:
«Nonostante l’ingente esposizione di interessi e sanzioni afferenti il debito tributario alcun dettaglio viene fornito circa il calcolo di detti accessori (durata del ritardo, tasso di interessi)» e questo «impedisce al contribuente di verificare la correttezza del relativo calcolo e quindi comporta la nullità della cartella in parte qua».
In sostanza, essendo la cartella esattoriale un atto impositivo destinato a procurare effetti sulla sfera patrimoniale del contribuente, questa deve essere adeguatamente motivata. L’onere di fornire all’Agente di riscossione tali informazioni spetta all’Agenzia delle Entrate, titolare del credito erariale e autrice delle iscrizioni a ruolo, così che l’Agente possa correttamente riportarle in cartella.
La sentenza della CTP di Como si allinea con la precedente sentenza n. 8651/2009 della Corte di Cassazione, nella quale era stato rigettato il ricorso proposto dall’Amministrazione Finanziaria proprio perché veniva rilevato il difetto di motivazione della cartella per la mancata indicazione dei criteri di calcolo degli interessi.