- 16 Giugno 2020
- Posted by: Luisella D'Alessandro
- Categoria: News
Un significativo risultato è stato ottenuto oggi dalle associazioni di categoria nella definizione dei limiti della responsabilità penale e civile del datore di lavoro. Attraverso una nota dell’Inail si evince un cambiamento di indirizzo rispetto alla tesi della presunzione semplice di origine professionale del contagio e, quindi, del conseguente infortunio sul lavoro.
L’Istituto oggi ha chiarito che dal riconoscimento eventuale dell’infortunio sul lavoro (che richiede l’occasione di lavoro, e quindi la dimostrazione della sussistenza del nesso eziologico fra l’attività lavorativa svolta e il contagio) non discende sempre e comunque l’accertamento della responsabilità civile o penale in capo al datore di lavoro.
In altre parole, i presupposti per l’erogazione dell’indennizzo INAIL per la tutela relativa agli infortuni sul lavoro e quelli per il riconoscimento – ai sensi della normativa su salute e sicurezza sul lavoro – della responsabilità civile e penale del datore di lavoro per violazione delle norme di prevenzione sono differenti e solo in taluni casi appaiati. La responsabilità datoriale per infortunio va attentamente indagata ed accertata, attraverso la dimostrazione del dolo o della colpa del datore di lavoro, i cui criteri si appalesano, pertanto, in modo differente da quelli previsti per il riconoscimento del diritto alle prestazioni assicurative.