- 10 Settembre 2015
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Non sono da ritenersi «in itinere» tutti gli infortuni che accadono al lavoratore sul tragitto fra casa e ufficio.
E ciò perché la causa violenta dell’incidente deve comunque risultare connessa all’attività di servizio: la nozione di «occasione di lavoro» prevista dalla giurisprudenza di legittimità deve essere interpretata in senso stretto, con la conseguenza che in caso di fatto doloso da parte di un terzo, l’Inail non è chiamato a risarcire quando il collegamento con il sinistro con il tragitto casa-lavoro dell’infortunato si rivela assolutamente marginale; come ad esempio quando il lavoratore viene aggredito da qualcuno che ce l’ha con lui per motivi personali e lo aspetta vicino all’ufficio.
Lo stabiliscono le Sezioni unite civili della Cassazione 17685/15, che compongono un contrasto di giurisprudenza sull’interpretazione della norma di cui all’art.2 del Dpr 1124/65, con il comma aggiunto dall’art.12 del dlgs 38/2000.
Il fatto che la fattispecie dell’infortunio in itinere sia stata introdotta in modo esplicito come ipotesi legislativa non deroga alla norma fondamentale che prevede la sussistenza di entrambi i requisiti, vale a dire la causa violenta e l’occasione di lavoro: ne consegue che l’infortunio è indennizzabile soltanto quando la prima inerisce comunque l’attività di servizio o è occasionata dall’esercizio di un’attività di lavoro.
È dunque escluso che possa essere chiamato l’Inail a coprire le spese dell’infortunio quando il legame fra l’evento pregiudizievole e il normale percorso di andata e ritorno dall’abitazione alla sede di lavoro risulta fondato soltanto su una mera coincidenza di tempo e di luogo.