- 16 Ottobre 2020
- Posted by: Luisella D'Alessandro
- Categories: Credito, Edilizia, News
A partire dal 15 ottobre è possibile procedere con l’invio della comunicazione all’Agenzia delle Entrate per le opzioni di sconto in fattura o di cessione del credito di cui i beneficiari del Superbonus 110% intendono avvalersi.
Anche per gli interventi che danno diritto al Superbonus, come per le spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio, di efficienza energetica, di riduzione del rischio sismico è prevista la possibilità di optare, in luogo della fruizione diretta della detrazione, per:
a) un contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, di importo massimo non superiore al corrispettivo stesso, anticipato dal fornitore di beni e servizi relativi agli interventi agevolati. Il fornitore recupera il contributo anticipato sotto forma di credito d’imposta di importo pari alla detrazione spettante, con facoltà di successive cessioni di tale credito ad altri soggetti, ivi inclusi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari;
b) la cessione di un credito d’imposta corrispondente alla detrazione spettante, ad altri soggetti, ivi inclusi istituti di credito e altri intermediari finanziari, con facoltà di successive cessioni.
Le modalità sono state definite con il provvedimento del 12 ottobre (n. 326047/2020) del direttore dell’Agenzia delle entrate, in attuazione delle disposizioni dell’articolo 119, comma 12, e l’articolo 121, comma 7 del DL Rilancio (dl 34/2020, convertito con modificazioni nella legge 77/2020): oltre al modello per comunicare le opzioni, sono state approvate le specifiche tecniche per la trasmissione del modello di comunicazione all’Agenzia delle entrate, al fine di gestire definitivamente le opzioni per il trasferimento dei bonus casa, ai sensi dell’art. 121 del dl 34/2020.
Per gli interventi che danno diritto al Superbonus la comunicazione degli interventi eseguiti sulle unità immobiliari è inviata esclusivamente dal soggetto che rilascia il visto di conformità (dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione d’imposta), ovvero dagli intermediari abilitati alla trasmissione telematica delle dichiarazioni (dottori commercialisti, ragionieri, periti commerciali e consulenti del lavoro) nonché dai CAF.
L’opzione di cessione o sconto in fattura può essere esercitata anche in relazione a ciascuno stato di avanzamento lavori (SAL) e deve essere indicato nel campo “Stato di avanzamento lavori” del quadro A il numero corrispondente al SAL. In tal caso nel campo “Importo complessivo della spesa (nei limiti previsti dalla legge)” deve essere indicato l’importo delle spese sostenute in relazione al singolo SAL oggetto della comunicazione (al netto degli importi riferiti ai SAL precedenti). Per gli stati di avanzamento lavori successivi al primo devono essere, inoltre, indicati il protocollo telematico e l’anno di sostenimento della spesa riportati nella prima comunicazione (ossia quella relativa al primo SAL).