CONTI CORRENTI, CAMBIANO LE REGOLE SUGLI INTERESSI. TORNA L’ANATOCISMO

SoldiDal 1° ottobre 2016 sono entrate in vigore le nuove regole sull’anatocismo bancario che, di fatto, reintroducono la possibilità di calcolare sui conti correnti gli interessi sugli interessi di mora.

Sugli interessi di mora le banche possono continuare a calcolare gli interessi. Ci sono invece paletti più rigidi sul calcolo infrannuale: “Nei rapporti di conto corrente o di conto di pagamento – recita il comma 3 dell’articolo 3 del decreto ministeriale applicativo -, è assicurata la stessa periodicità, comunque non inferiore a un anno, nel conteggio degli interessi creditori e debitori. Gli interessi sono conteggiati al 31 dicembre di ciascun anno e, comunque, al termine del rapporto per cui sono dovuti; per i contratti stipulati nel corso dell’anno, il conteggio è effettuato il 31 dicembre”.

Dunque gli interessi devono essere annuali, e vanno calcolati il 31 dicembre. Se il rapporto si chiude gli interessi sono immediatamente esigibili. SE il rapporto si apre in corso d’anno, gli interessi si calcolano comunque il 31 dicembre. Gli interessi debitori – calcolati il 31 dicembre -, divengono esigibili il 1° marzo successivo.

E’ obbligatorio informare il cliente almeno 30 giorni prima (il contratto può prevedere termini più favorevoli al cliente, non viceversa). Il cliente può autorizzare, anche preventivamente, l’addebito degli interessi sul conto nel momento in cui divengono esigibili, l’autorizzazione è revocabile in qualsiasi momento.