- 10 Novembre 2014
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I chiarimenti in merito alle trasformazioni di contratti di lavoro a tempo determinato e alle sanzioni che verranno applicate in caso di superamento dei limiti.
Il Dl n.34/14 ha imposto nuove regole in termini di limite massimo di contratti a termine che può stipulare un’azienda ma, in caso di rapporti di lavoro già in essere prima dell’entrata in vigore del Decreto, alle aziende che sforano il tetto del 20% di contratti a tempo determinato non verranno applicate sanzioni amministrative. A confermare che sono fatti salvi i contratti a termine stipulati precedentemente è stato il Segretario Generale del Ministero del Lavoro, Paolo Pennesi, durante il Forum Lavoro 2014. Con l’occasione Pennesi ha chiarito anche che le trasformazioni dei contratti a tempo determinato dovranno arrivare entro il 31 dicembre 2014.
Trasformazioni entro dicembre
I datori di lavoro che al 21 marzo 2014 avevano già in essere un numero di contratti a termine oltre il tetto limite del 20% consentito dall’attuale legge dovranno mettersi in regola entro il 31 dicembre 2014. Dopo tale scadenza ai datori di lavoro fuori norma verrà impedita la possibilità di avviare ulteriori rapporti a termine fino a quando non rientrerà nel limite percentuale, ma non verrà applicata la sanzione amministrativa a carico del datore di lavoro (art. 5, co. 4-septies, D.Lgs. n. 368/2001). Ricordiamo che ai fini del calcolo del tetto limite di contratti a termine stipulati è necessario fare riferimento ai contratti di lavoro in forza al 1° gennaio dell’anno di assunzione escluse tutte le forme di lavoro non subordinato, mentre non rilevano tutte le successive variazioni in aumento o in diminuzione della forza lavoro che intervengono in corso di anno, e che per i datori che occupano fino a 5 dipendenti è sempre possibile stipulare un contratto di lavoro a tempo determinato.
Contrattazione collettiva
La contrattazione collettiva può tuttavia stabilire:
- un termine di rientro più favorevole per il datore di lavoro, rispetto a quello del 31 dicembre;
- un limite quantitativo meno restrittivo del 20%;
- una durata complessiva del rapporto a termine (comprensiva di proroghe e rinnovi) superiore al tetto legale dei 36 mesi, stabilito con la stessa norma di revisione del tempo determinato, prevedendo la possibilità di stipulare contratti a termine privi di causale nel limite di 36 mesi, proroghe incluse.
- il superamento del divieto di usare lavoratori a termine presso unità produttive interessate da licenziamenti per le stesse mansioni nei 6 mesi precedenti, o nelle quali sia operante una sospensione dei rapporti o una riduzione dell’orario di lavoro, con ricorso ai trattamenti di CIG.
Fonte: Consulenti del lavoro