- 25 Novembre 2015
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Contributi rimozione amianto, è sempre più vicina l’attivazione del credito di imposta del 50% per la rimozione dell’amianto.
Il Collegato ambientale, in attesa dell’approvazione da parte della Camera, ha stabilito un fondo apposito di 16 milioni di euro per incentivare la rimozione dell’amianto da parte di PMI e grandi imprese. Il bonus finanzierà gli interventi effettuati dalle imprese nel corso dell’esercizio 2016. Con un successivo decreto verrà disciplinato il funzionamento della misura e le modalità di presentazione delle istanze da parte delle imprese.
Il Senato ha approvato il Collegato ambientale – Ddl 1676 ed è un passo importante in quanto il via libera fa sperare di avere in tempi brevi l’approvazione definitiva del testo anche alla Camera. Una volta che il Collegato Ambientale sarà approvato definitivamente, trascorreranno circa tre mesi prima che un decreto applicativo disciplini il funzionamento della misura e stabilisca le modalità di presentazione delle istanze da parte delle imprese.
Il Ddl si compone di 79 articoli, è suddiviso in 11 capi e si occupa di molti settori ambientali, la parte riguardante i contributi rimozione amianto può essere sintetizzata come segue:
Beneficiari:
Soggetti titolari di reddito d’impresa ubicati su tutto il territorio nazionale, sia in forma di PMI sia grandi imprese esercenti tutte le attività economiche.
Spese ammesse ai contributi rimozione amianto
Il credito d’imposta sosterrà gli interventi di bonifica dall’amianto su beni e strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato da effettuare nel corso dell’esercizio 2016.
Le spese dovranno essere sostenute dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2016 e superare l’importo unitario di 20.000 Euro.
Tipo di sovvenzione
Credito d’imposta nella misura del 50% delle spese ammissibili a contributo.
Il credito d’imposta è ripartito nonché utilizzato in tre quote annuali di pari importo e indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta di riconoscimento del credito e nelle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi di imposta successivi nei quali il credito è utilizzato. La prima quota annuale è utilizzabile a decorrere dal 1° gennaio 2017.
Esso non concorre alla formazione del reddito né della base imponibile dell’imposta regionale sulle attività produttive.
Le agevolazioni sono concesse secondo il regolamento “de minimis”, quindi nel rispetto del tetto massimo di 200 mila euro nel triennio di riferimento.
Fonte: Golden Group