CONTRIBUZIONE UTILE AD ESCLUDERE LA RIDUZIONE DELLA PENSIONE ANTICIPATA – CHIARIMENTI

10372515_294596877386874_4020874822012055567_nNOTIZIE DAL PATRONATO INAPA

Si fa seguito alla circolare Inapa n. 17 del 18 giugno 2014, per fornire alcune precisazioni in merito agli effetti delle disposizioni contenute nella legge n. 125/2013, dopo aver ricevuto alcuni quesiti in merito all’argomento.

Con messaggio n. 5280 dell’11 giugno 2014 – illustrato dalla scrivente con la citata circolare – l’INPS ha precisato che le disposizioni contenute nella legge n. 125/2013, entrata in vigore il 31 ottobre 2013, esplicano effetto sulle pensioni anticipate a decorrere dal 1° novembre 2013 mentre quelle contenute nella legge n. 147/2013, entrata in vigore il 1° gennaio 2014, esplicano effetto sulle pensioni anticipate a decorrere dal 1° febbraio 2014 o dal 2° gennaio 2014 per i fondi che prevedono decorrenze infra-mese.

Al riguardo, si chiarisce che TUTTI i trattamenti pensionistici diretti liquidati dal 2012 con la penalizzazione possono essere RIDETERMINATI con effetto dal: 1° novembre 2013, se la riduzione deriva da periodi di astensione facoltativa per maternità o da permessi per donazione di sangue ed emocomponenti; 1° febbraio 2014, o dal 2 gennaio 2014 per i fondi che prevedono decorrenze infra-mese, se la riduzione deriva da permessi per legge n. 104/92.

I soggetti interessati, pertanto, possono presentare istanza di RIESAME per ottenere la rideterminazione dell’importo del trattamento pensionistico e la restituzione di quanto già trattenuto.

L’istanza di riesame dovrà essere allegata alla domanda di ricostituzione.

Relativamente alle pensioni di reversibilità derivanti da pensione diretta liquidata con penalizzazione, l’INPS, nel citato messaggio n. 5280 dell’11 giugno 2014, precisa che la rideterminazione del trattamento pensionistico potrà essere operata solo qualora il decesso del titolare della pensione anticipata si sia verificato successivamente all’entrata in vigore delle norme in questione.

Tale limite determina una diversa applicazione della norma rispetto a quanto previsto per le pensioni dirette che, invece, verranno riliquidate indipendentemente dalla loro decorrenza.

Nei casi per i quali l’INPS ritiene possibile l’applicazione della norma, a nostro avviso, la rideterminazione del trattamento diretto determina, non solo la riliquidazione del trattamento ai superstiti, ma anche la liquidazione dei ratei relativi alla differenza tra l’importo posto in pagamento e quello che sarebbe spettato al dante causa, per il periodo intercorrente tra la decorrenza della pensione e la data del decesso.

Negli altri casi è opportuno presentare comunque istanza di riesame chiedendo, ovviamente soltanto la riliquidazione del trattamento ai superstiti. Tali istanze saranno respinte dall’Istituto.

Per quanto attiene al ricorso, vi invitiamo a segnalarci eventuali casi per i quali predisporre apposito ricorso al Comitato Provinciale.

Per avere informazioni più dettagliate e personalizzate puoi rivolgerti alla sede del Patronato Inapa più vicina.
Per informazioni 0861/244351