- 21 Gennaio 2015
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- Categories: News, Trasporti
Dimostrare la regolarità del cabotaggio sarà più difficile con i nuovi limiti e condizioni introdotti dallo Sblocca Italia.
Il Ministero dell’Interno insieme a quello dei Trasporti, hanno infatti congiuntamente pubblicato in data 15 gennaio 2015 una circolare che determina i limiti e le condizioni entro i quali un vettore estero deve dimostrare la regolarità del trasporto di cabotaggio.
La circolare fa seguito alle novità introdotte dalla legge n° 164 del 11 novembre 2014, la c.d. Sblocca Italia che modifica l’art. 46bis della legge n.298/74, legiferante in materia di cabotaggio stradale in violazione della normativa comunitaria.
Nello specifico, ricordiamo che lo Sblocca Italia introduce l’onere di prova in capo al conducente che, durante la circolazione, deve dimostrare la corrispondenza fra le registrazioni del tachigrafo o gli altri elementi relativi alla circolazione e le prove documentali. Queste devono essere complete ed obbligatoriamente conservate a bordo del veicolo al momento del fermo per i controlli da parte degli organi competenti.
La mancata esibizione di tale documentazione comporta le sanzioni previste dall’art.46bis, con importi che partono dai 5000 e raggiungono i 15000 euro.
La circolare chiarisce quindi quali prove documentali il conducente deve esibire al fine di dimostrare la regolarità del cabotaggio durante ogni controllo su strada e per ogni trasporto di cabotaggio effettuato.
Oltre alla copia di licenza comunitaria e all’attestato del conducente qualora l’autista fosse extracomunitario, occorre pertanto esibire:
- nome, indirizzo e firma del mittente;
- nome indirizzo e firma del trasportatore;
- nome e indirizzo del destinatario, nonchè la sua firma e la data di consegna una volta che le merci sono state consegnate;
- il luogo e la data del passaggio di consegna delle merci ed il luogo di consegna previsto;
- la denominazione corrente della natura delle merci e la modalità d’imballaggio e, per le merci pericolose, la denominazione generalmente riconosciuta nonché il numero di colli, i contrassegni speciali e i numeri riportati su di essi;
- la massa lorda o la quantità altrimenti espressa delle merci;
- il numero di targa del veicolo a motore e del rimorchio.
L’attività di cabotaggio può essere svolta in esenzione dalla licenza comunitaria solo nei casi prestabiliti dal Regolamento 1072/2009, che riguardano i trasporti di veicoli danneggiati, trasporti postali e trasporti merci con veicoli la cui massa a carico ammissibile compresa di rimorchi, non superiori alle 3,5 tonnellate.
La circolare inserisce inoltre alcune differenze in materia di cabotaggio stradale e trasporto combinato. In particolare, per quest’ultimo bisognerà mostrare, oltre alla licenza comunitaria e all’attestato del conducente qualora il veicolo sia condotto da un autista extracomunitario, anche un documento di trasporto.
Per tale documento non esiste un modello tipico, pertanto sarà ammesso sia un documento unitario che contenga anche gli elementi che attestano l’intera relazione di traffico del viaggio in corso, oppure una documentazione specifica a sè stante.
Nei casi di trasporto combinato, dai documenti a bordo dovranno pertanto in particolare desumersi:
- i dati del vettore che esegue trasporto su strada;
- copia conforme della licenza comunitaria e attestato del conducente qualora il veicolo sia condotto da un autista extracomunitario;
- per la tratta su ferrovia o su nave, l’indicazione della stazione o del porto di ogni carico e scarico della merce e la località di inizio e di fine viaggio;
- tutta la documentazione che comprovi l’effettivo svolgimento della tratta (biglietti, prenotazioni, attestazioni dei vettori ferroviari e marittimi).
In conclusione, tale circolare renderà maggiormente efficaci i controlli volti a limitare il cabotaggio abusivo all’interno dei confini italiani.
CIRCOLARE MINISTERIALE DEL 15 GENNAIO 2015 SUI CONTROLLI DI CABOTAGGIO STRADALE
Fonte: TN Trasportonotizie