- 8 Ottobre 2014
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Arrivano chiarimenti dal Ministero dei Trasporti per il conseguimento delle patenti di categoria C, CE, D o DE (e della relativa CQC) in deroga ai limiti di età di 21 e 24 anni.
A causa della tarda entrata in vigore del D.M del 20 settembre 2013 – avvenuta solo il 4 Giugno scorso – che sanciva nuove disposizioni sui corsi di qualificazione iniziale e periodica della CQC, arrivano chiarimenti in deroga ai limiti di età.
Infatti, si legge nella nota, “un rilevante numero di candidati, di età inferiore a 21 e 24 anni che hanno frequentato la parte teorica e in alcuni casi anche le lezioni pratiche collettive dei corsi di qualificazione iniziale, non hanno potuto completare le procedure per ottenere il rilascio della qualificazione CQC e della patente di guida”.
Il MIT si è ora pronunciato in merito pubblicando la circolare n° 20368, che specifica le modalità di conseguimento delle patenti di categoria C, CE, D o DE (e della relativa CQC) in deroga ai limiti di età di 21 e 24 anni, fascia d’età che era rimasta senza direttive.
Al fine di consentire a questi candidati di conseguire la patente di guida in deroga ai limiti di età, è stato disposto che il corso teorico di qualificazione iniziale non ha scadenza di validità.
Pertanto gli allievi possono:
- presentare richiesta per sostenere l’esame di teoria per il conseguimento della patente di guida;
- superato l’esame e ottenuta l’autorizzazione ad esercitarsi alla guida, i conducenti potranno svolgere le esercitazioni pratiche del corso di qualificazione iniziale per la CQC. I soggetti formatori presenteranno poi un nuovo calendario di esercitazioni alle sedi competenti (D.G.T e motorizzazione);
- infine, conseguita l’abilitazione CQC, potranno sostenere l’esame di pratica per ottenere la patente di guida.
Fonte: Trasportonotizie