- 9 Dicembre 2013
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Il Fondo di garanzia per le Pmi si adegua all’Accordo per il credito 2013, firmato il 1° luglio 2013 da ABI e associazioni di rappresentanza delle imprese, che prevede nuove misure di sospensione e allungamento dei finanziamenti nonché la proroga al 30 settembre 2013 dei termini delle “Nuove misure per il credito alle PMI” del 28 febbraio 2012.
La circolare n. 655 del 2 dicembre 2013 informa che il Comitato di Gestione ha stabilito di prorogare la scadenza della garanzia del Fondo sulle operazioni che fruiscono della sospensione o dell’allungamento della durata di cui all’Accordo 2013.
La proroga viene concessa, senza ulteriori valutazioni da parte del Comitato e senza comunicare l’accoglimento della domanda, a fronte di una comunicazione di variazione della durata che i soggetti richiedenti devono inviare al Gestore, utilizzando l’ Allegato 13 quinquies, entro 6 mesi dalla data della delibera di allungamento o sospensione del soggetto finanziatore. La proroga non implica il versamento di alcuna commissione aggiuntiva.
Sarà inoltre possibile presentare nuove richieste di intervento a fronte di operazioni di finanziamento oggetto di allungamento della durata non già garantite dal Fondo, nei limiti previsti dalle disposizioni comunitarie in materia di aiuti de minimis. La valutazione di tali operazioni viene effettuata secondo i requisiti, le condizioni e le modalità previsti dalle Disposizioni Operative.