- 29 Maggio 2015
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- Categories: Ambiente, News
Pubblicata ieri in Gazzetta Ufficiale la legge 68/2015 che introduce nel codice penale i delitti di inquinamento ambientale, disastro ambientale, traffico e abbandono di materiale di alta radioattività, impedimento del controllo, omessa bonifica
Sono questi i cinque nuovi ecoreati introdotti nel codice penale dalla Legge 22 maggio 2015, n. 68 recante “Disposizioni in materia di delitti contro l’ambiente”, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 122 di ieri 28 maggio 2015 e in vigore da oggi 29 maggio.
DELITTO DI INQUINAMENTO AMBIENTALE. Punisce con la reclusione da 2 a 6 anni e la multa da 10.000 a 100.000 euro chiunque, abusivamente, cagiona una compromissione o un deterioramento significativi e misurabili dello stato preesistente: 1) delle acque o dell’aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo; 2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna. È prevista un’ipotesi aggravata quando il delitto sia commesso in un’area naturale protetta o sottoposta a specifici vincoli, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette.
DISASTRO AMBIENTALE. Punisce con la reclusione da 5 a 15 anni chiunque, abusivamente, cagiona un disastro ambientale. Il delitto è definito, alternativamente, come: un’alterazione irreversibile dell’equilibrio di un ecosistema; un’alterazione dell’equilibrio di un ecosistema la cui eliminazione risulti particolarmente onerosa e conseguibile solo con provvedimenti eccezionali; l’offesa all’incolumità pubblica determinata con riferimento sia alla rilevanza del fatto per l’estensione della compromissione ambientale o dei suoi effetti lesivi, sia al numero delle persone offese o esposte al pericolo.
DELITTO DI TRAFFICO ED ABBANDONO DI MATERIALE AD ALTA RADIOATTIVITÀ. Punisce con la reclusione da 2 a 6 anni e la multa da 10.000 a 50.000 euro chiunque abusivamente «cede, acquista, riceve, trasporta, importa, esporta, procura ad altri, detiene, trasferisce, abbandona o si disfa illegittimamente di materiale ad alta radioattività». La pena è aumentata quando si verifica l’evento della compromissione o del deterioramento delle acque o dell’aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo; ovvero di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna; se dal fatto deriva poi un pericolo per la vita o l’incolumità delle persone, la pena è aumentata fino alla metà.
DELITTO DI IMPEDIMENTO DEL CONTROLLO. Punisce con la reclusione da 6 mesi a 3 anni, sempre che il fatto non costituisca più grave reato, chiunque impedisce, intralcia o elude l’attività di vigilanza e controllo ambientale e di sicurezza e igiene del lavoro ovvero ne compromette gli esiti. L’impedimento deve realizzarsi negando o ostacolando l’accesso ai luoghi, ovvero mutando artificiosamente lo stato dei luoghi. Questa fattispecie trova applicazione ogniqualvolta sia ostacolato un campionamento o una verifica ambientale. Laddove l’ostacolo sia posto, ad esempio, con mezzi meccanici, deve esserne disposta la confisca.
DELITTO DI OMESSA BONIFICA. Punisce, salvo che il fatto costituisca più grave reato, con la reclusione da 1 a 4 anni e con la multa da 20.000 a 80.000 euro chiunque, essendovi obbligato, non provvede alla bonifica, al ripristino e al recupero dello stato dei luoghi. L’obbligo dell’intervento può derivare direttamente dalla legge, da un ordine del giudice o da una pubblica autorità.
Rispetto alle nuove fattispecie, solo due possono essere commesse per colpa: il delitto di inquinamento ambientale (articolo 452-bis) e il delitto di disastro ambientale (articolo 452-quater). In tali casi, le pene sono diminuite da un terzo a due terzi. Una ulteriore diminuzione di un terzo della pena è prevista per il delitto colposo di pericolo ovverosia quando dai comportamenti di cui agli articoli 452-bis e 452-quater derivi il pericolo di inquinamento ambientale e disastro ambientale.
RADDOPPIATI I TERMINI DI PRESCRIZIONE. La legge sugli ecoreati raddoppia i termini di prescrizione per i reati ambientali; prevede, in sede di condanna o patteggiamento per reati ambientali, la confisca dei beni e il ripristino dello stato dei luoghi, nonché la riduzione dei due terzi delle pene in caso di ravvedimento operoso.
GALLETTI: ORA UN DISEGNO DI LEGGE SULLE AGENZIE PER RAFFORZARE I CONTROLLI. “Ora serve un passo successivo che faremo: dobbiamo approvare un disegno di legge sulle agenzie, perché si rafforzino i controlli”, ha annunciato nei giorni scorsi il ministro dell’Ambiente Gian Luca Galletti, in un’intervista al Messaggero.