- 17 Ottobre 2014
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La sentenza della Corte di Giustizia UE che stabilisce la possibilità per il datore di trasformare unilateralmente il contratto part-time in uno a tempo pieno.
Sentenza storica della Corte di Giustizia dell’Unione Europea: il datore può cambiare contratto senza consultare lavoratore, trasformando il rapporto di lavoro da part-time a tempo pieno. La sentenza riguardava il caso di una funzionaria del Tribunale di Trento che aveva presentato ricorso a fronte della trasformazione unilaterale del suo contratto part-time in un tempo pieno.
Ragioni obiettive
La Corte ha motivato la propria decisione, spiegando che:
L’accordo quadro sul lavoro a tempo parziale «ammette una normativa che consente al datore di lavoro di disporre, per ragioni obiettive, la trasformazione del contratto di lavoro da contratto a tempo parziale in contratto a tempo pieno senza il consenso del lavoratore interessato» e che «in virtù della legge 183/2010 del 4 novembre 2010, tutte le Amministrazioni Pubbliche possono (entro centottanta giorni dall’entrata in vigore della stessa), nel rispetto dei principi di correttezza e buona fede, sottoporre a nuova valutazione i provvedimenti di concessione della trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale già adottati».
In più, sottolinea la Corte UE:
«La situazione in cui un contratto di lavoro a tempo parziale è trasformato in un contratto a tempo pieno senza l’accordo del lavoratore e una situazione in cui un lavoratore vede il suo contratto di lavoro a tempo pieno trasformato in un contratto a tempo parziale contro la sua volontà non possono essere considerate situazioni comparabili, dato che la riduzione del tempo di lavoro non comporta le stesse conseguenze del suo aumento, in particolare a livello di remunerazione».
Nella sua sentenza la Corte ricorda inoltre che
«La direttiva 97/81 e l’accordo quadro sono diretti a promuovere il lavoro a tempo parziale – su basi accettabili sia per i datori di lavoro sia per i lavoratori – e a eliminare le discriminazioni tra i lavoratori a tempo parziale e quelli a tempo pieno». L’accordo quadro «rimette agli Stati Membri e alle parti sociali la definizione delle modalità di applicazione dei principi generali, prescrizioni minime e disposizioni, al fine di tener conto della situazione in ogni Stato Membro» ed «esclude che l’opposizione di un lavoratore a una trasformazione del proprio contratto di lavoro da tempo parziale a tempo pieno possa costituire l’unico motivo del suo licenziamento, in assenza di altre ragioni obiettive».