- 2 Ottobre 2014
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II presente documento INAIL si propone di offrire utili indicazioni a carattere volontario al datore di lavoro per garantire gli interventi di controllo, non straordinari (cfr. art. 71 comma 8 lett. b) punto 2), da condurre, secondo frequenze prestabilite, ad opera di personale formato, competente ed informato, per assicurare la permanenza nel tempo dei requisiti di sicurezza e garantire un uso ininterrotto dell’attrezzatura, ove la documentazione del fabbricante a corredo dell’apparecchio di sollevamento ovvero dell’accessorio di sollevamento utilizzato risulti non disponibile (perché trattasi di macchina immessa sul mercato o messa in servizio prima del 21 settembre 1996, data di entrata in vigore in Italia della direttiva Macchine, o perché il manuale risulta smarrito ed il fabbricante dell’attrezzatura non è in grado di fornirne copia).
Laddove, infatti, il manuale del fabbricante risulti disponibile o comunque reperibile, le indicazioni in esso contenute costituiscono il riferimento per il datore di lavoro.
Per gli apparecchi di sollevamento di tipo trasferibile la sicurezza dipende dalle condizioni di installazione e pertanto è necessario un controllo dopo ogni montaggio in un nuovo cantiere o in una nuova località di impianto, al fine di assicurarne l’installazione corretta e il buon funzionamento, in base a quanto prescritto dall’art. 71 comma 8 lett. a).
Il documento riporta anche indicazioni sui controlli da effettuarsi sugli accessori di sollevamento, come di seguito definiti.
Poiché il presente documento riguarda macchine prive di manuale d’uso e manutenzione nelle definizioni di seguito riportate, riprese dalle norme di riferimento, è stato eliminato qualsiasi richiamo al manuale d’uso, perché non disponibile.
Il documento prevede una prima sezione dedicata alla specifica tipologia di attrezzatura, ovvero gli apparecchi di sollevamento di tipo trasferibile, articolata in due parti: una generale, in cui sono individuati gli elementi delle attrezzature che vanno sottoposti a controlli, con la specifica del personale competente per eseguirli e le finalità degli stessi; una seconda, in cui sono dettagliati in modo più approfondito i controlli da eseguirsi sugli elementi della macchina ritenuti più critici o necessitanti di ispezioni più articolate.
Nella seconda sezione, invece, sono trattati gli accessori di sollevamento non forniti di serie come parte integrante dell’attrezzatura di sollevamento; anche questa sezione è articolata in una parte generale che individua gli elementi oggetto dei controlli, finalizzati ad aspetti strutturali e circuitali, e le figure che dovrebbero condurli, ed una parte di dettaglio su alcuni interventi da eseguirsi.
Nell’appendice A, allo scopo di fornire uno strumento di supporto per le diverse figure coinvolte fattivamente nei controlli, sono state elaborate delle check list che riassumono le ispezioni da condurre in base alla frequenza richiesta.
Nell’appendice B è riportato un fac simile di registro utile strumento per annotare i controlli condotti sull’attrezzatura di lavoro, al fine anche di ottemperare a quanto previsto dall’art. 71 comma 9 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i..
Si precisa che per i controlli dei dispositivi immessi sul mercato in data successiva all’entrata in vigore della direttiva Macchine, installati al fine di migliorare le condizioni di sicurezza dell’apparecchio di sollevamento anche in rapporto alle previsioni del comma 1 ovvero del comma 4 lettera a) numero 3 dell’art. 71 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i., è necessario fare riferimento alle indicazioni fornite dai fabbricanti degli stessi nei rispettivi manuali, ove disponibili.