- 21 Gennaio 2015
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Fino al 30 gennaio si può ancora accedere al vecchio regime dei minimi. Avendone i requisiti soggettivi ed oggettivi i contribuenti potranno infatti aprire la loro partita Iva chiedendo di avvalersi del regime agevolato di cui al dl n. 98/2011, a patto di dichiarare, quale data di inizio dell’attività, il 31 dicembre 2014.
Per le attività d’impresa o di lavoro autonomo iniziate a decorrere dal 1° gennaio 2015 invece il vecchio regime dei contribuenti minimi non potrà più essere invocato perché espressamente abrogato dal comma 85 lettera b) dell’art. 1 della legge 190/ 2014 (legge di stabilità 2015).
La possibilità di aprire la partita Iva con il vecchio regime dei minimi, alle condizioni sopra esposte, è stata espressamente confermata, via sms, dal contact center dell’Agenzia delle entrate in risposta ad un dubbio sollevato da alcuni commercialisti.
La risposta delle Entrate è frutto del combinato disposto di due distinte norme: quella sopra ricordata contenuta nella legge di Stabilità 2015 ed il primo comma dell’articolo 35 del dpr 633/1972. Secondo quest’ultima disposizione, infatti, i soggetti che intraprendono l’esercizio di un’impresa, arte o professione devono farne apposita comunicazione entro i trenta giorni successivi all’ufficio delle Entrate competente territorialmente. «A seguito di tale richiesta», prosegue la citata disposizione, «l’ufficio provvederà all’attribuzione del numero di partita Iva che identificherà il soggetto e che resterà invariato anche nell’ipotesi di successive variazione del suo domicilio fiscale».
Ed è proprio sfruttando al massimo il suddetto termine di trenta giorni dall’inizio dell’attività che è ancora possibile attivare il regime dei minimi di cui al dl 98/2011 con effetto dal 31 dicembre 2014, ultimo giorno di vigenza del regime stesso. Così facendo il contribuente potrà anche avvalersi della disposizione contenuta nel comma 88 dell’art. 1 della legge 190/ 2014, sulla base della quale i soggetti che nel periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2014 si avvalgono del regime fiscale di vantaggio di cui al citato dl 98/2011, potranno continuare ad avvalersene per il periodo che residua al completamento del quinquennio agevolato e comunque fino al compimento del 35° anno di età.
Ciò premesso due considerazioni si impongono. La prima riguarda la platea dei soggetti che possono ancora aprire la partita Iva in regime dei vecchi minimi con inizio dell’attività al 31 dicembre 2014 o nei giorni immediatamente precedenti. Non potranno avvalersi di tale facoltà tutti quei soggetti per i quali l’inizio attività è soggetta a comunicazione preventiva alle competenti autorità, fra le quali spiccano gli enti previdenziali e assistenziali (Inail in primis). La seconda considerazione che è opportuno fare prima di decidere l’apertura della partita Iva, riguarda le concrete possibilità di dimostrare l’effettivo inizio dell’attività alla data del 31 dicembre 2014 o nei giorni immediatamente precedenti (fermo restando il suddetto limite temporale dei trenta giorni successivi per la comunicazione all’ufficio).
Esiste infatti il rischio che l’Agenzia delle entrate possa contestare tale modus operandi dal quale deriva la scelta di un regime molto più favorevole di quello introdotto dalla legge di stabilità, con la possibilità del suo utilizzo anche per i periodi d’imposta successivi. È comunque evidente che anche per l’ufficio non sarebbe affatto facile dimostrare l’utilizzo distorto della norma in tutti quei casi in cui l’inizio dell’attività non sia supportato da eventi particolari come nel caso, ad esempio, dei lavoratori autonomi non soggetti all’iscrizione al registro delle imprese o agli albi professionali
(Fonte: Italia Oggi del 14 gennaio 2015)