- 25 Marzo 2015
- Posted by: admin
- Categories: News, Trasporti
Dimostrare il requisito dell’idoneità finanziaria attraverso una polizza RC professionale: arriva una nuova precisazione dal Ministero.
Come vi avevamo segnalato, dal 1° gennaio 2015 le imprese di autotrasporto di nuova costituzione possono dimostrare il requisito dell’idoneità finanziaria sotto forma di assicurazione di responsabilità professionale limitatamente ai primi due anni di esercizio della professione.
Restano valide fino alla loro scadenza, escludendone la possibilità di rinnovo, le polizze RC professionale in corso, presentate entro il 31 dicembre 2014 alle amministrazioni competenti.
Con circolare del 28 gennaio, il Ministero dei trasporti aveva puntualizzato: “alle imprese in regola con la dimostrazione del requisito di idoneità finanziaria che al 1° gennaio 2015 risultavano aver dimostrato tale requisito solo per il primo anno di esercizio è consentita la produzione di polizze assicurative di responsabilità professionale per un ulteriore anno, con esclusione di successivo tacito o espresso rinnovo”.
Tale precisazione ha generato dubbi interpretativi fra chi ritiene che il ricorso per un secondo anno alla polizza RC professionale vada riconosciuto a tutte le imprese di autotrasporto che nel 2014 hanno dimostrato l’idoneità finanziaria attraverso la polizza, a prescindere dall’anzianità di iscrizione all’Albo autotrasporto, e chi circoscrive tale agevolazione alle imprese che siano state autorizzate all’esercizio della professione per la prima volta nel 2014.
Con una nuova circolare, il Ministero ha ribadito che sono soltanto le imprese di nuova costituzione a poter fruire di tale possibilità, nei limiti del loro primo biennio di attività.
Pertanto, solo le imprese che nel 2014 hanno conseguito l’autorizzazione all’esercizio della professione di autotrasporto possono dimostrare l’idoneità finanziaria con una polizza di responsabilità professionale per un altro anno, in modo da raggiungere il biennio.
Dal terzo anno, anche per tali imprese sarà ammessa unicamente l’attestazione di un revisore contabile o una fideiussione bancaria o assicurativa.
Fonte: TN Trasportonotizie