E-commerce: da ottobre regime MOSS per transazioni intra-UE

Al viacommercio-620x475 il regime MOSS e lo sportello unico dell’Agenzia delle Entrate che renderà più semplice l’adesione al regime speciale IVA per le transazioni e-Commerce intra-UE B2C.

Al via dal prossimo 1° ottobre il regime MOSS (“mini one stop shop”) per le transazioni e-commerce intra-UE che sarà effettivamente operativo dal 2015. Da ottobre l’Agenzia delle Entrate attiverà sul proprio sito istituzionale lo sportello unicoche renderà più semplice l’adesione al regime IVA del mini sportello unico, o MOSS, per i servizi di e-commerce.

MOSS

Si tratta più in particolare della procedura automatica riservata alle imprese che forniscono servizi elettronici, di telecomunicazione e di teleradiodiffusione a privati consumatori dell’area dell’Unione e che intendano optare per questo regime speciale. Dopo una fase di sperimentazione, il regime MOSS è pronto per entrare nel vivo e permetterà, a partire da gennaio 2015, alle imprese che lo utilizzeranno di dichiarare e versare l’IVA sui servizi di e-commerce intra-UE prestati a persone che non sono soggetti passivi IVA (B2C) esclusivamente presso un’autorità fiscale, evitando ai fornitori di doversi registrare presso ogni Stato Membro di consumo. In pratica gliadempimenti di dichiarazione e versamento dell’IVA vengono accentrati preso un unico Paese e l’imposizione viene spostata dal Paese di origine del fornitore a quello di destinazione (luogo di stabilimento del committente non soggetto passivo), semplificando di fatto le operazioni all’interno dell’UE. Tali novità per quanto riguarda il luogo di imposizione delle prestazioni di servizi TLC B2C nell’UE scatteranno dal 1° gennaio 2015. Una volta operativo il MOSS, secondo le indicazioni fornite dalla stessa Commissione europea, prevederà regole differenti per chi opera o meno in regime UE, ovvero per le imprese stabilite all’interno o all’esterno del territorio dell’UE.

Regime UE

Rientrano nel regime UE i soggetti passivi che hanno la sede dell’attività in un Paese dell’Unione o anche al di fuori a patto di possedere una stabile organizzazione in uno o più Paesi Membri. Le imprese con questi requisiti che opteranno per il regime speciale dovranno presentare la dichiarazione MOSS e versare l’imposta relativa ai servizi tipici B2C esclusivamente allo Stato Membro nel quale hanno la sede o la stabile organizzazione utilizzando il consueto numero di partita IVA. Per le imprese extra-UE che posseggono stabili organizzazioni in più Stati Membri possono scegliere quello presso il quale attivare il regime speciale. Il regime speciale si applica ai soli servizi tipici B2C resi a privati consumatori stabiliti in Paesi UE diversi dal proprio, ovvero da quello nel quale l’impresa ha la sede o la stabile organizzazione.

Regime non UE

Per le imprese che non sono stabilite in uno dei Paesi UE, né posseggono in uno di essi una stabile organizzazione, né sono identificate o tenute a identificarsi ai fini IVA nel territorio stesso possono optare per il regime MOSS scegliendo liberamente lo Stato Membro presso il quale identificarsi e accentrare gli adempimenti relativi ai servizi tipici prestati a privati consumatori dell’UE. Una volta accolta la richiesta di identificazione da parte dell’azienda con tali requisiti, lo Stato Membro le attribuirà un numero di partita IVA caratterizzato dal prefisso EU. In questo caso rientreranno nel regime speciale tutti i servizi tipici resi a privati consumatori dell’UE, anche se stabiliti nel Paese nel quale il soggetto passivo è identificato.

Dichiarazione MOSS

Le imprese che optano per il regime del mini sportello unico devono presentare allo Stato Membro di identificazione la dichiarazione MOSS contenente le operazioni effettuate nel trimestre precedente dichiarando, per ciascun Paese di consumo, l’imponibile totale delle operazioni effettuate e l’ammontare della relativa imposta. La dichiarazione deve essere inviata anche in assenza di operazioni per via telematica entro il giorno 20 del mese successivo alla scadenza del trimestre. Stessa scadenza anche per il versamento dell’imposta stessa, che ovviamente deve essere pagata solo dopo aver presentato la dichiarazione MOSS, operazione che consente allo Stato Membro di rilasciare il numero di riferimento unico identificativo della dichiarazione da indicare nel versamento. Una volta versata l’imposta lo Stato Membro provvederà aripartire l’imposta tra i vari Paesi di consumo e ad accreditare agli stessi gli importi di rispettiva competenza al netto della commissione ad esso spettante fino al 2018.

Detrazioni e rimborsi

Alle imprese che optano per il regime MOSS non spetta il diritto alla detrazione dell’imposta sugli acquisti, ma possono recuperare l’imposta pagata, chiedendone il rimborso secondo la procedura prevista dalle direttive n. 2008/8/CE del 12 febbraio 2008 (regime UE) e n. 86/560/CEE del 17 novembre 1986 (regime non UE).