- 18 Dicembre 2014
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È stato pubblicato il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti che stabilisce le limitazioni alla circolazione per i mezzi pesanti valide il prossimo anno.
In dettaglio, il Decreto ministeriale vieta la circolazione, fuori dai centri abitati, ai veicoli ed ai complessi di veicoli, per il trasporto di cose, di massa complessiva massima autorizzata superiore a 7,5 t, nei seguenti giorni e orari:
Fatta salva la riduzione (minima) delle ore di divieto, non si segnalano altre novità di rilievo rispetto al 2013. Infatti, le uniche differenze del Decreto ministeriale contenente i divieti di circolazione 2014 rispetto al Decreto firmato lo scorso anno dall’allora Viceministro Ciaccia, sono le seguenti:
– all’articolo 3 lettera e) e all’articolo 8 lettera e) il testo “appartenenti al Dipartimento per le comunicazioni del Ministero dello sviluppo economico o alle Poste Italiane S.p.a., purché contrassegnati con l’emblema ‘PT’ o con l’emblema ‘Poste Italiane’, nonché quelli di supporto, purché muniti di apposita documentazione rilasciata dall’Amministrazione delle poste e telecomunicazioni, anche estera, nonché quelli adibiti esclusivamente ai servizi postali, ai sensi del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, in possesso di licenze e autorizzazioni rilasciate dal medesimo Dipartimento” è sostituito dal seguente: “appartenenti al Dipartimento per le comunicazioni del Ministero dello sviluppo economico o alle Poste Italiane S.p.a., purché contrassegnati con l’emblema ‘PT’ o con l’emblema ‘Poste Italiane’, nonché quelli di supporto, purché muniti di apposita documentazione rilasciata dall’amministrazione delle poste e telecomunicazioni, anche estera, nonché quelli in possesso, ai sensi del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, di licenze e autorizzazioni rilasciate dal medesimo Dipartimento, se effettuano, durante i giorni di divieto, trasporti legati esclusivamente ai servizi postali”;
– all’articolo 3, lettera g), dove si fa riferimento al “trasporto di carburanti o combustibili, liquidi o gassosi”, si specifica che tali prodotti devono essere destinati alla distribuzione e al consumo “sia pubblico che privato”;
– all’articolo 3, il primo periodo della lettera r) è così riformulato: “per il trasporto esclusivo di prodotti alimentari deperibili, quali frutta e ortaggi freschi, carni e pesci freschi, latticini freschi, derivati del latte freschi, e per il trasporto di fiori recisi, semi vitali, pulcini destinati all’allevamento, animali vivi destinati alla macellazione o provenienti dall’estero, nonché i sottoprodotti derivanti dalla macellazione di animali”.
Fonte: TN Trasportonotizie