- 17 Marzo 2016
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In risposta all’interrogazione parlamentare dell’on. Gebhard del 10 marzo scorso in commissione Finanze alla Camera, il viceministro dell’Economia, Enrico Morando, ha chiarito che, in caso di lavori di opere murarie nell’ambito di un ampliamento di un edificio, si applica il meccanismo dell’inversione contabile, il cosiddetto reverse charge. Come si ricorderà, la legge n. 190/2014all’articolo 1, comma 629, ha disposto, a partire dal 1° gennaio 2015, l’estensione dell’obbligo di inversione contabile alle «prestazioni di servizi di pulizia, di demolizione, di installazione di impianti e di completamento relative ad edifici».
Una successiva circolare dell’Agenzia delle Entrate, la n. 14/E del 27 marzo 2015, ha precisato che tale termine è utilizzato dal Legislatore in modo atecnico, in quanto l’articolo 3 del Testo Unico dell’edilizia (decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380), non menziona, infatti, la nozione di completamento, ma fa riferimento a interventi quali manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia, e altro.
In assenza di una definizione e ai fine di identificare le prestazioni da assoggettare al reverse, la citata circolare aveva individuato all’interno della più ampia categoria 43.3 «completamento e finitura di edifici» della classificazione ATECO 2007, i seguenti codici attività:
43.31.00 Intonacatura e stuccatura;
43.32.01 Posa in opera di casseforti, forzieri, porte blindate;
43.32.02 Posa in opera di infissi, arredi, controsoffitti, pareti mobili e simili. La posa in opera di « arredi » deve intendersi esclusa dall’applicazione del meccanismo dell’inversione contabile, in quanto non rientra nella nozione di completamento relativo ad edifici;
43.33.00 Rivestimento di pavimenti e di muri;
43.34.00 Tinteggiatura e posa in opera di vetri;
43.39.01 Attività non specializzate di lavori edili-muratori (limitatamente alle prestazioni afferenti gli edifici);
43.39.09 Altri lavori di completamento e di finitura degli edifici n.c.a. «completamento di edifici».
Pertanto, si chiarisce nella risposta, l’attività dell’impresa che effettua lavori di opere murarie per il committente, nell’ambito di un ampliamento di un edificio, rientrante nel codice attività 43.39.01 «altri lavori di costruzione e installazione n.c.a.», se riferita ad edifici, deve essere assoggettata al meccanismo dell’inversione contabile e comporta, dunque, che i prestatori dei servizi emettano fattura senza addebito d’imposta.
Diversamente, sono esclusi dalla inversione contabile le prestazioni caratterizzate dal codice 41.2“costruzione di edifici residenziali e non residenziali”, che include la vera a propria attività di realizzazione “completa” di edifici eseguiti per conto proprio o per conto terzi e poi venduti.