- 15 Febbraio 2021
- Posted by: Luisella D'Alessandro
- Categoria: News
Punto sulle demolizioni:
L’articolo 119, comma 3 del Decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (c.d. Decreto Rilancio) ha esteso il Superbonus 110% anche agli interventi di demolizione e ricostruzione di cui all’articolo 3, comma 1, lettera d) del Testo Unico Edilizia.
La Commissione ha precisato che dal 17.07.2020 data di entrata in vigore del D.L. 16 luglio 2020, n. 76 (convertito con modificazioni dalla legge 11 settembre 2020, n. 120) “gli interventi di demolizione e ricostruzione di edifici esistenti con diversa sagoma, prospetti, sedime e caratteristiche planivolumetriche e tipologiche,” “(…),” “ per l’applicazione della normativa sull’accessibilità, per l’istallazione di impianti tecnologici e per l’efficientamento energetico” rientrano nella ristrutturazione edilizia così come vi rientrano gli interventi di demolizione e ricostruzione con aumento volumetrico, anche nel caso in cui la “legislazione vigente o gli strumenti urbanistici comunali consentano incrementi di volumetria anche per promuovere interventi di “rigenerazione urbana”.
Spese relative all’incremento di volume
A seguito di interventi di demolizione e ricostruzione ed ai fini del solo “Super sismabonus”, ed evidenzia che sono ammesse alla detrazione fiscale ai sensi dell’art. 119 del D.L. 34/2020 solo a partire dal 17.07.2020, data in cui il D.L. 76/2020 ha inserito l’aumento volumetrico, connesso agli interventi di cui sopra, non legato a “innovazioni necessarie per l’adeguamento alla normativa antisismica” all’interno della definizione della “ristrutturazione edilizia” di cui all’art. 3 comma 1 lettera d) del D.P.R. 380/2001, richiedendo, se necessario e possibile, all’ente territoriale competente la modifica del titolo abilitativo già rilasciato allineando l’intervento alla ristrutturazione edilizia, visto che il provvedimento normativo emanato non prevede nessuna specifica retroattività.
Vizio normativo
A differenza del “Super sismabonus” – nel documento si precisa – che la detrazione fiscale legata al “Super ecobonus” non si applica alla parte eccedente il volume ante-operam. Il diverso regime relativo alle due agevolazioni fiscali, rispetto all’ampliamento volumetrico conseguente agli interventi di demolizione e ricostruzione, può essere eliminato solo con una modifica alla legislazione vigente. Pertanto, la Commissione si impegna a inviare una nota agli Uffici Legislativi del MIT, MISE e MEF, che segnali il diverso trattamento sopra evidenziato, in modo che tali organi preposti possano promuovere gli eventuali provvedimenti normativi, finalizzati ad allineare l’agevolazione fiscale del “Super ecobonus” a quella del “Super sismabonus”.
Muri di contenimento e Pertinenze per condomini bonus ristrutturazione al 110%
La messa in sicurezza di un muro di contenimento di un condominio può accedere al Superbonus 110%. Il chiarimento arriva con la risposta n. 68 del 1° febbraio 2021 dell’Agenzia delle Entrate ad una richiesta da parte di un contribuente intenzionato a usufruire della detrazione potenziata per un intervento finalizzato a ricostruire un muro di contenimento di pertinenza che versa in pessime condizioni statiche e che verrà ricostruito in condizioni sismiche e con struttura in grado di sopportare i carichi fondazionali dell’edificio residenziale di cui è pertinenza.
Il condominio può beneficiare del Superbonus in relazione alle spese sostenute per l’intervento di ricostruzione con criteri antisismici del muro di contenimento, purché nel rispetto dei requisiti e delle condizioni normativamente previsti, inclusa la presenza dell’asseverazione rilasciata dal professionista abilitato, dalla quale risulti l’efficacia dei lavori eseguiti per l’adozione di misure antisismiche relativi agli elementi strutturali del condominio (decreto n. 58/2017 del ministero delle Infrastrutture e dei trasporti).
Interventi per la messa in sicurezza statica di Condomini e abitazioni
le spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 30 giugno 2022, la detrazione, cd. sismabonus, prevista dall’articolo 16, commi da 1-bis a 1-septies, del Dl n. 63/2013 è elevata al 110 per cento: in particolare, ci si riferisce agli interventi antisismici per la messa in sicurezza statica delle parti strutturali di edifici o di complessi di edifici collegati strutturalmente, le cui procedute autorizzatorie sono iniziate dopo il 1° gennaio 2017 relativi a edifici ubicati nelle zone sismiche 1, 2 e 3 (ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3274 del 20 marzo 2003), inclusi quelli dai quali deriva la riduzione di una o due classi di rischio sismico, anche realizzati sulle parti comuni di edifici in condominio, considerato che, come chiarito anche dalla circolare 24/E del 2020, sono ammessi al Superbonus gli interventi sulle parti comuni di condomini residenziali. Sulla base dell’attuale normativa possono accedere al Superbonus solo gli interventi che riguardano un elemento strutturale del condominio.