- 30 Settembre 2015
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La detrazione fiscale del 65% per gli interventi di efficientamento energetico si applica anche in caso di lavori eseguiti sui fabbricati affittati dalle imprese. A stabilirlo una recente sentenza, la n. 2692/2015, della Commissione tributaria regionale della Lombardia, in contrasto con quanto sostenuto dall’Agenzia delle Entrate con la risoluzione ministeriale 340/E/2008, in materia di applicabilità del bonus.
Sulla base di tale orientamento, l’Agenzia aveva chiarito che, per i soggetti titolari di reddito d’impresa, l’agevolazione dovesse essere riconosciuta esclusivamente per i lavori effettuati su fabbricati “strumentali”.
Ora, con la sentenza del CTR della Lombardia, viene respinta la posizione dell’Agenzia delle Entrate sostenendo che, per le imprese, il citato requisito per la fruizione del beneficio “non si ritrova né nella legge né nella normativa di attuazione, ed è frutto di un’interpretazione arbitraria dell’Amministrazione, priva di qualsiasi riscontro normativo”. Inoltre la posizione dell’Agenzia dell’Entrate, continua la sentenza, risulta “in palese contrasto con la ratio della norma agevolatrice, posto che la finalità del legislatore appare quella di incentivare nel modo più ampio possibile il risparmio energetico […] favorendo gli investimenti in edilizia”.
Come è noto, la detrazione Irpef del 65% per gli interventi miranti al risparmio energetico, come anche quella del 50% sulle ristrutturazioni edilizie, salvo ulteriori proroghe, dal 1° gennaio 2016 passerà al 36% con tetto di spesa massima dimezzato (per le ristrutturazioni 46mila euro).
Tuttavia, stando alle ultime indiscrezioni, alla luce dell’impatto positivo finora ottenuto dagli ecobonus sull’economia, il Governo sarebbe già al lavoro per la riconferma nel 2016 delle agevolazioni, come del resto era stato chiesto da ANAEPA-Confartigianato Edilizia e dalle altre associazioni delle imprese edili. Bisognerà però attendere la definizione della Legge Stabilità 2016 per sapere se effettivamente la proroga sarà prevista o meno.