- 21 Luglio 2015
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Per i soggetti in regime di vantaggio ovvero in quello delle nuove iniziative produttive le CU vanno trasmesse limitatamente a compensi/ricavi potenzialmente assoggettabili a ritenuta ai sensi degli articoli 25, 25-bis e 25-ter del D.P.R. n. 600 del 1973
Con circolare n. 26 del 7 luglio 2015 (risposta n. 14) l’Agenzia delle entrate ha precisato che le Certificazioni Uniche (CU) contenenti esclusivamente redditi non dichiarabili mediante il modello 730 devono essere trasmesse, in via telematica, all’Agenzia medesima entro il termine previsto per la presentazione del modello 770 Semplificato (31 luglio 2015).
In relazione a tale adempimento sono pervenute richieste di chiarimento in merito alle CU relative a compensi/ricavi corrisposti a soggetti (professionisti o imprese) che, nel corso del 2014, hanno applicato il regime di vantaggio o quello delle nuove iniziative (regime, quest’ultimo, non più in vigore dal 1° gennaio 2015).
In particolare, si ricorda che per le somme erogate, nel 2014, nei confronti dei soggetti in regime di vantaggio ovvero in quello delle nuove iniziative produttive non deve essere operata nessuna ritenuta, né quella del 20% (se il prestatore è un professionista), né quella del 4% (se il committente è un condominio), né quella del 23% sul 50% dell’imponibile (se il prestatore è un’agente). L’unica ritenuta d’acconto subita dalle imprese e dai professionisti che si avvalgono del regime delle nuove iniziative o del regime di vantaggio può essere quella del 4% (8% dal 1° gennaio 2015) sui bonifici relativi alle detrazioni del 50% (ristrutturazioni edilizie) o del 65% (risparmio energetico), operata da banche o poste, a meno che non si rilasci una dichiarazione sul proprio “status” alla banca o all’ufficio postale presso il quale risultano correntisti (risoluzione n. 47/E/2013).
Sull’argomento si precisa che, entro il prossimo 31 luglio, dovranno essere trasmesse le CU relative a redditi non dichiarabili mediante il modello 730, quali, per quel che qui ci interessa, quelli relativi a:
– provvigioni corrisposte ad agenti e rappresentanti;
– corrispettivi per prestazioni di appalto corrisposti da condomini;
– prestazioni di lavoro autonomo rientranti nell’esercizio di arte o professione abituale.
Le CU, per le fattispecie sopra ricordate, andranno trasmesse anche se sulle somme corrisposte non è stata operata nessuna ritenuta in quanto il soggetto operava in regime di vantaggio ovvero in quello delle nuove iniziative produttive.