- 10 Marzo 2015
- Posted by: admin
- Categories: News, Trasporti
Una circolare chiarisce alcuni dubbi sulle norme introdotte in materia di cronotachigrafo.
Lo scorso 2 marzo sono entrate in vigore alcune norme del nuovo Regolamento europeo n°165/2014, che impone l’obbligo d’uso del cronotachigrafo.
Ora, una circolare emanata dal Ministero dell’Interno e dal MIT chiarisce alcuni dubbi sorti sulle casistiche escluse dall’obbligo di utilizzo.
In particolare, si fa riferimento all’esonero dall’uso del cronotachigrafo dei “veicoli o combinazioni di veicoli di massa autorizzata non superiore a 7, 5 tonnellate, impiegati per il trasporto di materiali, attrezzature o macchinari necessari al conducente per l’esercizio della sua professione utilizzati solamente entro un raggio di 100 km dal luogo in cui si trova l’impresa e a condizione che la guida del veicolo non costituisca l’attività principale del conducente”.
La circolare chiarisce dunque che, per tale tipologia di trasporto, l’esenzione è confermata solo per i casi in cui “vengono trasportate attrezzature, materiali e/o macchinari finalizzati all’utilizzo degli stessi nell’ambito della professione che costituisce l’attività del conducente“, escludendo di fatto il conto terzi.
La stessa circolare espone l’esempio di un conducente di un’impresa commerciale che guida un autocarro per trasportare merci vendute o destinate alla vendita. Questo caso non rientra nell’esenzione sopraelencata.
Altra categoria esclusa dall’uso del cronotachigrafo è quella dei veicoli adibiti alla fornitura di servizi postali universali.
Circolare interministeriale norme cronotachigrafo del 27 febbraio 2015
Fonte: TN Trasportonotizie