- 16 Novembre 2020
- Posted by: Luisella D'Alessandro
- Categories: Edilizia, News
Alessio Villarosa, Sottosegretario al Ministero dell’Economia e delle Finanze, ha messo a disposizione di contribuenti e operatori del settore delle FAQ aggiornate con quesiti e risposte sulle nuove detrazioni fiscali del 110% (c.d. Superbonus) previste dal Decreto Rilancio.
Di seguito riportiamo alcuni dei principali chiarimenti di maggiore interesse:
- nel caso di un condomino interessato a realizzare il cappotto termico a fronte di altri condomini non interessati, qualora il primo intervenisse solo sull’involucro perimetrale esterno del suo appartamento, potrebbe usufruire del Superbonus al 110% a condizione che l’intervento interessi l’involucro dell’edificio con una incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda dell’edificio ed assicuri il miglioramento di almeno due classi energetiche dell’edificio;
- per quanto concerne la possibilità o meno di accedere al Superbonus per l’efficientamento energetico per una unità immobiliare adibita ad esercizio commerciale (pub, bar e ristorante), funzionalmente autonoma e con accesso indipendente, viene chiarito che il contribuente non può accedere alla detrazione in quanto i destinatari del Superbonus sono «le persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arti e professioni». La fruizione del Superbonus riguarda quindi unità immobiliari (oggetto di interventi qualificati) non riconducibili ai cd. “beni relativi all’impresa” o a quelli strumentali per l’esercizio di arti o professioni;
- quanto alla facoltà di usufruire del Superbonus se oggetto di intervento è un magazzino o un deposito, viene spiegato che sono ammessi gli interventi su immobili a destinazione residenziale. Sono inoltre agevolabili le spese sostenute per interventi realizzati su immobili che solo ad ultimazione degli stessi saranno destinati ad abitazione, a condizione che nel provvedimento amministrativo che autorizza i lavori risulti chiaramente il cambio di destinazione d’uso del fabbricato; è possibile “fruire della detrazione d’imposta, in caso di lavori in immobili che risulteranno con destinazione d’uso abitativo solo a seguito dei lavori di ristrutturazione che il contribuente intende realizzare purché nel provvedimento amministrativo che autorizza i lavori risulti chiaramente che gli stessi comportano il cambio di destinazione d’uso del fabbricato in abitativo”. Il medesimo principio risulta applicabile anche agli interventi antisismici ammessi al Superbonus: è possibile fruire della detrazione nella misura del 110 per cento delle spese sostenute per gli interventi di riduzione del rischio sismico anche nell’ipotesi prospettata di cambio di destinazione d’uso in abitativo dell’immobile oggetto dei lavori, purché nel provvedimento amministrativo che assente questi ultimi risulti chiaramente tale cambio e purché l’immobile rientri in una delle categorie catastali ammesse al beneficio (escluse quindi le categorie A/1 e A/8).
- per quanto riguarda la possibilità di agganciare i lavori trainati del singolo proprietario ai trainanti del condominio, anche se questi ultimi verranno svolti successivamente, la risposta è negativa: gli interventi trainati devono essere effettuati congiuntamente agli interventi trainanti ammessi al Superbonus. È necessario che le spese sostenute per gli interventi trainati sul singolo appartamento siano effettuate nell’intervallo di tempo individuato dalla data di inizio e dalla data di fine lavori per gli interventi trainanti;
- relativamente alle pertinenze, come ad esempio due cantine ed un garage di una sovrastante abitazione, facenti parte di unico edificio unifamiliare oggetto di demolizione e ricostruzione, possono essere oggetto del Sismabonus 110%. Infatti, sono ammessi al Superbonus gli interventi su immobili a destinazione “residenziale”. L’ammontare massimo di spesa ammessa alla detrazione va riferito all’unità abitativa e alle sue pertinenze unitariamente considerate, anche se accatastate separatamente, con soglia massima di 96.000 euro;
- nel caso, infine, di unità immobiliari c.d. di lusso, cioè rientranti nelle categorie catastali A1 (abitazioni signorili), A8 (ville) e A9 (castelli e palazzi di eminenti pregi artistici o storici), questi possono fruire della detrazione del 110% per le spese sostenute per interventi sulle parti comuni dell’edificio in condominio. I soggetti, tuttavia, non possono fruire del Superbonus per interventi trainati realizzati sulle proprie unità, in quanto il Superbonus non si applica “alle unità immobiliari appartenenti alle categorie catastali A1, A8, nonché alla categoria catastale A9 per le unità immobiliari non aperte al pubblico”.
- per quanto riguarda la possibilità di cumulare il Superbonus con altre agevolazioni fiscali, è stato precisato che gli interventi ammessi al Superbonus possono astrattamente rientrare anche tra quelli di riqualificazione energetica o di recupero del patrimonio edilizio e, rispetto a una possibile sovrapposizione degli ambiti oggettivi di applicazione delle predette agevolazioni, il contribuente potrà avvalersi, per le medesime spese, di una sola di tali agevolazioni.
Qualora si attuino sul medesimo immobile più interventi riconducibili a diverse fattispecie agevolabili, il limite massimo di spesa ammesso alle corrispondenti detrazioni è costituito dalla somma degli importi previsti per ciascuno degli interventi realizzati.
L’Agenzia ribadisce che il Superbonus spetta, nei limiti di spesa previsti, anche per taluni costi strettamente collegati alla realizzazione degli interventi agevolabili, a condizione che l’intervento a cui si riferiscono sia effettivamente realizzato.
Ciò comporta in sostanza, che il Superbonus si applica, nel limite complessivo di spesa previsto (nel caso di specie 96.000 euro), anche alle spese sostenute per interventi edilizi necessari al completamento dell’intervento di ristrutturazione oggetto dell’istanza tra i quali, verosimilmente, rientrano anche quelli sulla facciata dell’edificio, indicati dall’Istante. Nella diversa ipotesi in cui gli interventi sulla facciata siano autonomi sarà, invece, possibile fruire del bonus facciate.
Infine, le Entrate si soffermano sulla possibilità di cessione o di sconto in fattura in relazione a ciascun SAL (stato avanzamento lavori) che deve riferirsi almeno al 30% dell’intervento: per definire l’ammontare del SAL, «occorre fare riferimento all’ammontare complessivo delle spese riferite all’intero intervento e non all’importo massimo di spesa ammesso alla detrazione».
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