- 5 Luglio 2018
- Posted by: Daniele Di Marzio
- Categoria: News
In Gazzetta Ufficiale la proroga al 2019 dell’abolizione della scheda carburante. Obbligatorio dal 1° luglio 2018, ai fini della detrazione-deduzione della spesa di acquisto del carburante, il relativo pagamento tracciabile.
Come anticipato nella News n. 31/2018, è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 148 del 28 giugno u.s. il decreto legge n. 79 del 28 giugno 2018, con cui è prorogato al 1° gennaio 2019 il termine di entrata in vigore degli obblighi di fatturazione elettronica per le cessioni di carburante (fissato al 1° luglio 2018 dall’art. 1 legge di bilancio 2018).
L’articolo 1 del decreto legge, in particolare, proroga al 1° gennaio 2019 l’obbligo di documentare con fattura elettronica gli acquisti di carburante per autotrazione effettuati presso gli impianti stradali di distribuzione da parte di soggetti passivi IVA.
Nessuna proroga per le restanti cessioni di benzina o gasolio destinati ad essere utilizzati come carburanti per motori, che rimangono obbligate alla fatturazione elettronica dallo scorso 1° luglio 2018 (si tratta, in sostanza, di cessioni effettuate da soggetti diversi dai distributori stradali di carburanti).
Nessuno slittamento, inoltre, sull’obbligo di fatturazione elettronica per le prestazioni dei subappaltatori e subcontraenti che operano in una filiera di imprese nel quadro di contratti di appalto stipulati con la P.A. (che rimane fissata al 1° luglio 2018).
Si ricorda che, dal 1° luglio u.s., resta l’obbligo di adottare pagamenti tracciabili per gli acquisti di carburante per autotrazione utilizzando carte di credito, carte di debito, altre carte di pagamento ovvero bonifici, assegni o l’addebito diretto su conto corrente (provv. Agenzia delle Entrate n. 73203/2018), sia ai fini della documentazione del costo ex art. 164 comma 1-bis del TUIR che ai fini della detrazione dell’IVA ex art. 19-bis1 lett. d) del DPR 633/72.