- 26 Giugno 2014
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L’Agenzia delle Entrate, con la circolare 18/ E fornisce importanti precisazioni e chiarimenti interpretativi sulla fattura elettronica, l’unica modalità di fatturazione possibile dal 6 giugno per i professionisti, le imprese e i fornitori che abbiano un rapporto con le pubbliche amministrazioni centrali e intendano, da esse, venire pagati.
Nel documento si specifica, anzitutto, che circostanza determinante per distinguere le fatture elettroniche da quelle cartacee non è il formato originario con il quale la fattura è stata creata, ma il formato in cui è stata trasmessa. Quindi, “non possono essere considerate elettroniche le fatture che, seppur create in formato elettronico tramite un software di contabilità o un software di elaborazione di testi, siano successivamente inviate e ricevute in formato cartaceo”; vale, invece, il contrario. Sono elettroniche, cioè, le fatture che, nonostante siano state create, originariamente, in formato cartaceo, siano state successivamente trasformate in documenti informatici e inviate telematicamente, ad esempio, per mezzo di posta elettronica.
Il documento fa presente, inoltre, che l’obbligo di assicurare l’autenticità dell’origine, l’integrità del contenuto e la leggibilità della fattura elettronica dovrà essere assicurato sia dal fornitore sia dal committente. In particolare, chi emette la fattura, per garantire l’autenticità, potrà usare i sistemi tecnologici che considera più opportuni, quali firma elettronica e sistemi Edi. Dovrà essere, inoltre, conservata non solo la fattura, ma anche tutta la documentazione relativa finalizzata a ricostruirne, eventualmente, l’autenticità.