- 24 Febbraio 2016
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- Categories: Agricoltura, News
Sulla Gazzetta Ufficiale n. 39 del 17 febbraio 2016 è stato pubblicato il Decreto 18 gennaio 2016 del Ministero delle Finanze recante “Misure in favore dell’autoimprenditorialità in agricoltura e del ricambio generazionale” che definisce le modalità e i criteri di accesso alle agevolazioni destinate alle micro e pmi.
Viene stabilito che le agevolazioni, già previste dall’articolo 10, comma 1, del decreto legislativo n. 185 del 2000 si applicano:
a) alle microimprese e piccole e medie imprese in qualsiasi forma costituite, che subentrino nella conduzione di un’intera azienda agricola, esercitante esclusivamente l’attività agricola da almeno due anni alla data di presentazione della domanda e che presentino progetti per lo sviluppo o il consolidamento dell’azienda, nei settori della produzione e della trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli. Le imprese devono essere in possesso dei seguenti requisiti:
1) essere costituite da non più di sei mesi dalla data di presentazione della domanda di ammissione alle agevolazioni;
2) esercitare esclusivamente l’attività agricola ai sensi dell’articolo 2135 del codice civile;
3) essere amministrate e condotte da un giovane di età compresa tra i 18 ed i 40 anni non compiuti alla data di spedizione della domanda, in possesso della qualifica di imprenditore agricolo professionale o di coltivatore diretto iscritto nella gestione previdenziale agricola , ovvero, nel caso di società, essere composte, per oltre la metà numerica dei soci e delle quote di partecipazione, ed amministrate, da giovani imprenditori agricoli di età compresa tra i 18 e i 40 anni non compiuti alla data di spedizione della domanda in possesso della qualifica di imprenditore agricolo professionale o di coltivatore diretto come risultante dall’iscrizione nella gestione previdenziale agricola alla data di delibera di ammissione alle agevolazioni;
4) essere già subentrate, anche a titolo successorio, da non più di sei mesi alla data di presentazione della domanda, nella conduzione dell’intera azienda agricola, ovvero subentrare entro 3 mesi dalla data della delibera di ammissione alle agevolazioni mediante un atto di cessione d’azienda;
5) avere sede operativa nel territorio nazionale.
Nello specifico le agevolazioni prevedono la concessione di mutui agevolati, a un tasso pari a zero, della durata minima di cinque anni e massima di dieci anni, comprensiva del periodo di preammortamento, e di importo non superiore al 75 per cento delle spese ammissibili.
Per le iniziative nel settore della produzione agricola primaria il mutuo agevolato può durare fino a 15 anni.
I progetti finanziabili non possono prevedere investimenti superiori a 1.500.000 euro, IVA esclusa .
Fonte: Abruzzo Sviluppo