- 13 Novembre 2014
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Il fondo è finalizzato ad assicurare i lavoratori di quelle imprese non sono coperte dalla normativa in materia d’integrazione salariale
C’è tempo fino al 17 novembre per versare le quote del Fondo residuale di solidarietà relative al mese di ottobre; il contributo ordinario, dovuto per le mensilità che vanno da gennaio a settembre 2014, invece, potrà essere versato entro il 16 dicembre 2014, senza applicazione di sanzioni ed interessi.
Il fondo, istituito dall’articolo 3 della Legge 28 giugno 2012, n. 92, è finalizzato ad assicurare i lavoratori di quelle imprese che, mediamente, hanno più di 15 dipendenti e che non sono coperte dalla normativa in materia d’integrazione salariale. Non sono, invece, soggette alla disciplina del Fondo le imprese per le quali sussiste già un obbligo di contribuzione ad un fondo di settore precedente.
Ricordiamo che la soglia dimensionale viene determinata sulla base della media occupazionale nel semestre precedente, mentre vanno ricompresi nel numero dei dipendenti occupati i lavoratori di qualunque qualifica (lavoranti a domicilio, dirigenti, ecc.), ad eccezione degli apprendisti, degli assunti con contratto di inserimento e di reinserimento lavorativo.