- 17 Giugno 2015
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Cassazione: in caso di mancata valutazione comparativa dei curricula, l’amministrazione deve risarcire il professionista non solo del danno emergente ma anche del lucro cessante.
In materia di risarcimento del danno da lesione di interessi legittimi pretensivi, in caso di accoglimento della domanda risarcitoria proposta dal partecipante alla pubblica gara illegittimamente pretermesso, questi ha diritto all’integrale risarcimento dei danni subiti, a fronte della colpa dell’amministrazione nel preferirgli un altro concorrente, qualora risulti accertato che se la gara si fosse svolta regolarmente ne sarebbe risultato vincitore”.
Per quanto riguarda la quantificazione del danno, “il giudice dovrà tener conto di tutte le circostanze del caso concreto nel liquidare sia il danno emergente che il lucro cessante (quali le spese sostenute per partecipare alla gara, il mancato guadagno per non aver potuto svolgere l’attività professionale, il mancato incremento del curriculum professionale)”.
Questo il principio di diritto affermato dalla Corte di Cassazione, sezione III civile, con la sentenza n. 11794 dell’8 giugno 2015.
LA VICENDA. Nel caso affrontato dalla Corte di legittimità, un architetto conveniva in giudizio un Comune per sentirlo condannare al risarcimento dei danni subiti in conseguenza del mancato conferimento di un incarico professionale.
L’architetto aveva partecipato ad una gara avente ad oggetto il conferimento di un incarico di progettazione di Edilizia Residenziale Pubblica (ERP) fornendo un curriculum nettamente superiore a quello degli altri partecipanti, ma l’incarico era stato affidato ad altro concorrente. Il TAR Calabria a seguito di suo ricorso aveva annullato la delibera per la mancata valutazione comparativa dei curricula, e aveva anche nominato un commissario ad acta affinché valutasse i titoli, il quale aveva deliberato che l’incarico doveva essere conferito al ricorrente perché dotato di un maggior punteggio.
Poiché però nelle more l’incarico era stato espletato, al professionista era rimasta preclusa la possibilità di subentrare all’originario aggiudicatario per redigere o proseguire il progetto, con conseguente perdita del diritto al corrispettivo.
Il Tribunale adito accoglieva la domanda dell’architetto ritenendo che, a fronte della illegittimità del provvedimento amministrativo, il danno subito dal professionista fosse in re psa, e condannava l’Amministrazione a risarcirgli il danno comprensivo delle due componenti del lucro cessante e del danno emergente.
Su appello dell’amministrazione comunale, la Corte d’Appello di Catanzaro riformava in parte la sentenza di primo grado riconoscendo all’architetto solo il danno emergente, che commisurava agli oneri economici sostenuti per preparare l’offerta e partecipare alla gara. Da qui il ricorso dell’architetto alla Cassazione.
I RILIEVI DELLA CASSAZIONE. In via preliminare, la Cassazione ha preso atto che la Corte d’appello ha concluso nel senso che sussistesse una colpa in concreto dell’amministrazione, che, alterando il corretto svolgimento della gara ha privato il ricorrente di un incarico lavorativo che altrimenti si sarebbe aggiudicato.
Ha quindi preso atto della sussistenza di tutti i presupposti per l’accoglimento della domanda di accertamento, della responsabilità extracontrattuale dell’amministrazione per attività amministrativa illegittima (adozione di un provvedimento amministrativo illegittimo, danno subito dal privato, nesso causale tra l’attività illegittima e il danno, colpa o dolo dell’amministrazione). Pertanto, ha condannato l’amministrazione a risarcire il danno.
Secondo la Cassazione, la Corte d’appello ha tuttavia “sbagliato nell’applicare i criteri di quantificazione del danno laddove ha ristretto il danno risarcibile alla sola componente del danno emergente.
Qualora il giudice ordinario abbia accolto una domanda del privato volta ad ottenere il risarcimento dei danni da lesione degli interessi legittimi pretensivi, i criteri per la quantificazione del danno sono quelli ordinari, ovvero il giudice deve condannare l’amministrazione a risarcire il privato dell’intero pregiudizio economico patito, nelle sue due componenti del danno emergente e del lucro cessante (previo accertamento di merito in ordine alla sussistenza in concreto e all’ammontare delle due voci di danno)”.
IL DANNO SUBITO VA RISARCITO INTEGRALMENTE. Per la suprema Corte “Non è corretta l’affermazione, contenuta nella sentenza impugnata, secondo la quale il contraente illegittimamente pretermesso non ha alcun diritto al risarcimento danno da lucro cessante perché non ha concluso alcun contratto e quindi non ha svolto in concreto alcuna attività in favore della Pubblica Amministrazione. Così opinando si svuota di contenuto il risarcimento danni da violazione degli interessi legittimi pretensivi: se l’accertamento dell’an del risarcimento è soggetto ai requisiti particolari, sopra indicati (in particolare, all’accertamento in concreto della colpa dell’amministrazione che non coincide don la semplice illegittimità del provvedimento amministrativo), la determinazione del quantum deve essere effettuata secondo i criteri di giudizio ordinari previsti per il risarcimento del danno extracontrattuale. Una volta che l’amministrazione sia stata ritenuta responsabile il danno subito va risarcito integralmente, quindi il soggetto che sia stato illegittimamente escluso, per comportamento colposo dell’Amministrazione, dalla conclusione di un contratto avente ad oggetto una prestazione lavorativa in favore dell’amministrazione – conclude la Cassazione – va tenuto indenne anche del mancato guadagno che in concreto avrebbe percepito, accettato con indagine di merito”.
Fonte: CasaClima