- 26 Febbraio 2015
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La stazione appaltante, osserva il Consiglio di Stato, ha l’esigenza di verificare l’affidabilità del soggetto partecipante fino alla conclusione della gara.
La regolarità contributiva e fiscale, richiesta come requisito indispensabile per la partecipazione ad una gara di appalto (ai sensi dell’art. 38 del D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 138), deve essere mantenuta per tutto l’arco di svolgimento della gara fino al momento dell’aggiudicazione.
Questo indirizzo giurisprudenziale è “convincente e condivisibile”, afferma il Consiglio di Stato (Sezione Quinta) con la sentenza n. 681/2015 depositata il 10 febbraio.
Sussiste infatti “l’esigenza della stazione appaltante di verificare l’affidabilità del soggetto partecipante alla gara fino alla conclusione della stessa, restando irrilevante un eventuale adempimento tardivo degli obblighi contributivi e fiscali, ancorché con effetti retroattivi (Cons. Stato, sez. VI, 2 maggio 2011, n. 2580), giacché la (ammissibilità della) regolarizzazione postuma si tradurrebbe in una integrazione dell’offerta, configurandosi come violazione della par condicio”.
Non si può peraltro ritenere “che i debiti sorti successivamente al termine di presentazione delle offerte non siano computabili, quasi che il requisito della regolarità fiscale e contributiva si potesse cristallizzare in uno con lo spirare del termine sopra indicato o che la stessa irregolarità possa risultare irrilevante per un tardivo adempimento”.
IL PRINCIPIO DI DIRITTO. Palazzo Spada rammenta che l’Adunanza Plenaria con la sentenza 16 aprile 2012, n. 8, ha enunciato il seguente principio di diritto:
“ai sensi e per gli effetti dell’articolo 38, comma 1, lett. i), d. lgs. 163 del 2006, anche nel testo anteriormente al d.l. n. 70 del 2011, secondo cui costituiscono causa di esclusione dalle gare di appalto le gravi violazioni alle norme in materia previdenziale e assistenziale, la nozione di violazione grave non è rimessa alla valutazione caso per caso della stazione appaltante, ma si desume dalla disciplina previdenziale, e in particolare dalla disciplina del documento unico di irregolarità contributiva; ne consegue che la verifica della regolarità contributiva delle imprese partecipanti a procedure di gara per l’aggiudicazione di appalti con la pubblica amministrazione è demandata agli istituti di previdenza, le cui certificazioni (d.u.r.c.) si impongono alle stazioni appaltanti, che non possono sindacare il contenuto.”
Fonte: Casa & Clima