- 30 Gennaio 2017
- Posted by: Daniele Di Marzio
- Categories: News, Trasporti
Dopo una quindicina d’anni di inerzia, il fisco rispolvera la radiazione d’ufficio prevista dal Codice della strada per i veicoli sui quali il bollo auto non risulta pagato per almeno tre anni consecutivi.
E ne individua oltre 420mila, circa l’1% del parco circolante nazionale. Molti, se si pensa che sono solo quelli di Lazio, Lombardia e Puglia, le sole Regioni che hanno avviato l’operazione). E quest’entità fa dubitare dell’efficacia dell’attuale sistema di gestione amministrativa dei veicoli, lo Sportello telematico dell’automobilista (Sta).
Il risultato della radiazione d’ufficio non sta tanto nel recupero di gettito (nel Lazio sono stati messi in regola solo 1.926 dei 94.163 mezzi individuati), quanto nel ripulire archivi che spesso includono ancora veicoli non più circolanti o comunque ceduti.
Sui quali i proprietari individuati dalle Regioni non hanno interesse a fermare la radiazione e le Regioni sostengono costi per avvisi bonari, accertamenti e cartelle che non andranno mai a buon fine. Ma proprio questo rivela che ha buchi anche lo Sta, nato anche per evitare situazioni del genere.
Esso è entrato a regime tra il 2001 e il 2004, per cui ci si aspetterebbe che buona parte dei mezzi da cancellare per bonificare gli archivi sia stata dismessa in anni precedenti. E invece molte radiazioni d’ufficio riguardano anche esemplari immatricolati dopo, di cui comunque i proprietari si sono disfatti quando lo Sta c’era già e avrebbe dovuto registrare l’evento.
Ci sono solo cifre generiche: 92.237 veicoli nel Lazio, 204mila in Lombardia e 120mila in Puglia (per i dettagli, si veda la scheda a destra). Ma l’Aci sul Lazio rivela che l’anno “medio” d’immatricolazione dei veicoli da radiare è il 1994. Visto che l’ultima cancellazione, effettuata all’epoca a livello nazionale dall’allora ministero delle Finanze, risale al 1999, se questi mezzi hanno smesso di circolare o sono stati rivenduti o esportati, ciò è spesso accaduto quando lo Sta già esisteva.
Perché lo Sta doveva essere un passo avanti? Nel vecchio sistema, di fatto, gli archivi di Motorizzazione (su dati tecnici dei veicoli e generalità degli intestatari) e Pra (dati riguardanti la proprietà dei mezzi e il doppione di alcune informazioni tecniche) erano separati. E restavano disallineati perché spesso chi acquistava un usato si registrava solo alla Motorizzazione (in modo da mettere in regola la carta di circolazione, necessaria per circolare) e ometteva la trascrizione al Pra (che richiede anche centinaia di euro di Ipt).
Con lo Sta (Dpr 358/2000), i due adempimenti sono contestuali e scatta un blocco quando si cerca di effettuarne solo uno. Successive modifiche hanno portato a inserire nel sistema anche eventi che incidono sulla composizione del parco circolante effettivo, come le demolizioni. Perché, nonostante ciò, il parco circolante che risulta alle Regioni resta diverso da quello effettivo?
Quanto alle discrasie sul nome del proprietario, il punto è che la contestualità degli adempimenti alla Motorizzazione e al Pra non impedisce che chi è in malafede riesca ancora a nascondere al Pra l’acquisto: l’articolo 94 del Codice della strada non prevede che venditore (che ha interesse alla trascrizione) e acquirente si presentino entrambi allo Sta: il primo ha il solo obbligo di far autenticare la sua firma sull’atto di vendita, mentre è il secondo a doversi recare allo Sta e, se il venditore non lo accompagna di persona, riesce a omettere l’adempimento. L’unica differenza rispetto a prima è che ora l’acquirente deve rinunciare anche ad aggiornare la carta di circolazione. Che può essere un problema solo se, durante un controllo su strada, un agente gli fa domande stringenti e lui non trova risposte convincenti.
Non di rado, poi, l’acquirente in malafede non paga bollo e multe; i relativi addebiti continuano ad essere recapitati in prima battuta al precedente proprietario. Che così scopre che il passaggio di proprietà non è stato registrato e non ha strumenti ragionevoli per rimediare: l’articolo 11 del Dm Finanze 514/1992 (sulla «tutela del venditore») consente l’operazione, ma a sue spese, quindi più di qualcuno desiste o tenta l’incerta strada del ricorso al giudice di pace. Così l’acquirente in malafede può anche non figurare mai intestatario.
Quanto alle demolizioni, ci sono veicoli che restano negli archivi perché la radiazione dal Pra è possibile solo se ci si rivolge a un demolitore autorizzato, che rilascia una ricevuta liberatoria ed espleta lui la formalità. Ma ci sono anche operatori non autorizzati che possono rilasciare ricevute senza valore. E per una Regione è difficile controllare, se un veicolo viene demolito fuori dal suo territorio: le autorizzazioni sono rilasciate a livello locale.
Infine, lo Sta incide poco nei furti: sta al derubato cancellare il veicolo quando perde le speranze di ritrovarlo e molti non lo fanno.
FONTE: sole24ore.com